F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031 del 15 Ottobre 2012 (41) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO DAMASCHI (all’epoca dei fatti Presidente della Società AC Perugia Calcio Srl), Società AC Perugia Calcio Srl • (nota n. 583/551 pf11-12 GT/dl del 27.7.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031 del 15 Ottobre 2012 (41) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ROBERTO DAMASCHI (all’epoca dei fatti Presidente della Società AC Perugia Calcio Srl), Società AC Perugia Calcio Srl • (nota n. 583/551 pf11-12 GT/dl del 27.7.2012). Con atto del 27.7.2012, la Procura Federale ha deferito il Sig. Roberto Damaschi, già Presidente dell’AC Perugia Calcio Srl, e la stessa Società per responsabilità diretta, per rispondere della violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sanciti dall’art. 1, co. 1, CGS, sia in via autonoma sia in relazione all’art. 22 bis NOIF. L’incolpazione trae origine dall’avere il deferito assunto, nell’anno 2010, la carica di Presidente dell’AC Perugia Calcio Srl, pur avendo in precedenza riportato una sentenza di condanna – non definitiva – alla pena della reclusione per anni due per bancarotta fraudolenta, accompagnata dalle sanzioni accessorie della inabilitazione all’esercizio di un’impresa commerciale per dieci anni e dell’incapacità di esercitare uffici direttivi, nonché per avere reso, all’atto del tesseramento, dichiarazione mendace. Il Sig. Damaschi, con memorie tempestivamente depositate, ha contestato qualsiasi forma di responsabilità nell’occorso, deducendo, per un verso, la intervenuta modifica dell’art. 22 bis NOIF, che avrebbe di fatto determinato l’abrogazione della norma nella formulazione precedentemente applicabile al caso di che trattasi, per un altro, di aver agito in completa buona fede in quanto, all’atto del tesseramento, avrebbe sostanzialmente trasposto nella relativa richiesta il contenuto del certificato del casellario giudiziale che nulla riportava. La AC Perugia Calcio Srl, anch’essa con memorie tempestivamente depositate, ha eccepito il venir meno della natura illecita degli addebiti per l’intervenuta modifica dell’art. 22 bis NOIF, ed in subordine ha contestato il ricorrere di qualsiasi forma di responsabilità societaria, ancorché discendente dalla posizione del Damaschi, avendola questi tenuta all’oscuro della vicenda. Alla riunione dell’11.10.2012, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento, con richiesta di applicazione, al Sig. Damaschi, della sanzione della inibizione per mesi 6 (sei), ed all’AC Perugia Calcio Srl, dell’ammenda di € 2.500,00. I deferiti, dal canto loro, hanno concluso per la propria estraneità alle incolpazioni. Il deferimento è fondato e va pertanto accolto nel senso di seguito precisato. Il combinato disposto delle norme poste a fondamento dell’incolpazione, ancorché l’art. 22 bis NOIF sia stato modificato, non toglie natura illecita al contegno posto in essere dal Damaschi, che ha dichiarato il falso all’atto del tesseramento, così incorrendo nella violazione dei principi di lealtà, probità e rettitudine sanciti dall’art. 1, comma 1 del CGS. La circostanza che il deferito, edulcorando tale aspetto della vicenda, non contesti il mendacio commesso e, anzi, insinui la sua buona fede nella compilazione della richiesta di tesseramento in ragione del contenuto negativo del certificato del casellario, è invece indice della volontà di sottacere l’esistenza della pronuncia di condanna, tenuto conto che la necessità di controllare preventivamente le risultanze di una certificazione pubblica (peraltro non richiesta all’atto del tesseramento) era intimamente legata alla esigenza di rendere verosimile, in caso di controlli autonomamente effettuata dagli organi competenti, la dichiarazione di cui al co. 7. Quanto alla posizione dell’AC Perugia Calcio Srl, è opportuno chiarire che la responsabilità diretta prevista dall’art. 4, co. 1, CGS è legata esclusivamente al ruolo rappresentativo di chi ha posto in essere le violazioni contestate dalla Procura in ragione del principio di immedesimazione organica, essendo quindi del tutto irrilevante la partecipazione più o meno consapevole agli addebiti. Sanzioni congrue appaiono, tenuto conto della qualifica rivestita dal Damaschi, quelle indicate in dispositivo. P.Q.M. Infligge al Sig. Roberto Damaschi la sanzione della inibizione per mesi 4 (quattro) ed alla AC Perugia Calcio Srl l’ammenda di € 2.000,00 (€ duemila/00).
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