F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031 del 15 Ottobre 2012 (62) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO IEMMELLO (calciatore tesserato in prestito per la Società FC Pro Vercelli 1982 Srl), Società FC PRO VERCELLI 1982 Srl • (nota n. 941/1158pf11-12/AM/ma del 22.8.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 031 del 15 Ottobre 2012 (62) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PIETRO IEMMELLO (calciatore tesserato in prestito per la Società FC Pro Vercelli 1982 Srl), Società FC PRO VERCELLI 1982 Srl • (nota n. 941/1158pf11-12/AM/ma del 22.8.2012). Con atto del 22.8.2012, la Procura Federale ha deferito il Sig. Pietro Iemmello, calciatore della Società Pro Vercelli 1982 Srl e la stessa Società per rispondere, il primo, della violazione dei doveri di cui all’art. 1, co. 1, con riferimento all’art. 12, co. 5, CGS, per avere rivolto ai tifosi della squadra avversaria un gesto offensivo e provocatorio mostrando il dito medio alzato, avente profilo di particolare gravità, soprattutto perché idoneo a contribuire a determinare fatti di violenza, e la seconda, ai sensi dell’art. 4, co. 2, con riferimento all’art. 12, co. 5, CGS, a titolo di responsabilità oggettiva, in relazione all’operato posto in essere dal proprio calciatore. Con memorie tempestivamente depositate, i deferiti hanno contestato gli addebiti da un punto di vista formale, eccependo il difetto di giurisdizione/competenza della Commissione Disciplinare essendo la materia attribuita, in via esclusiva ed inderogabile, al Giudice Sportivo, ed in subordine e nel merito hanno comunque dedotto la insussistenza della violazione per la erronea interpretazione del gesto. Alla riunione dell’11.10.2012, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con richiesta di applicazione delle sanzioni della squalifica per giornate 2 (due) e dell’ammenda di € 6.000,00 al Sig. Iemmello e della sanzione dell’ammenda alla Pro Vercelli di € 6.000,00, mentre i deferiti per il rigetto dello stesso. La vicenda trae origine dalla segnalazione con la quale un privato cittadino ha denunciato la commissione di un gesto offensivo da parte del Sig. Iemmello, a seguito della segnatura di una rete ai danni della squadra di precedente appartenenza. Poiché il fatto non era stato rilevato dal direttore di gara era rimasto privo di sanzione da parte del Giudice Sportivo. Nel corso delle indagini, sia lo Iemmello sia la Pro Vercelli hanno fatto seguire all’ammissione di quanto accaduto le doverose scuse, pubblicate addirittura sul sito ufficiale della Società e su un noto social network. Prima di passare al merito del deferimento è necessario affrontare l’eccezione pregiudiziale/preliminare sollevata dai deferiti i quali ritengono che questa Commissione non possa giudicare i fatti portati alla sua attenzione a pena di invadere ambiti propri di altri organi di giustizia sportiva, anche in ragione di precedenti significativi di questa Commissione. L’eccezione, nel caso di specie, è infondata e va pertanto rigettata. Invero, la potestas iudicandi della Commissione disciplinare per i fatti di cui al deferimento trova ragion d’essere nel combinato disposto degli artt. 32, co. 3 e 4, 29, co. 3, 30 e 35, co. 1.1, CGS. L’art. 32, co. 3 e 4, CGS, individua i poteri e gli obblighi per cui la Procura Federale “avvia l’azione disciplinare nei casi previsti dal presente codice” (co. 3) e “deferisce al giudizio della competente Commissione Disciplinare i soggetti di cui all’art. 1, fatte salve le specifiche competenze delle altre istanze di giustizia”. L’art. 29, co. 3, specifica che i Giudici Sportivi giudicano, altresì, in prima istanza sulla regolarità dello svolgimento delle gare, con esclusione dei fatti che investono decisioni di natura tecnica o disciplinare adottate in campo dall’arbitro, o che siano devoluti alla esclusiva discrezionalità tecnica di questi ai sensi della regola 5 del Regolamento di Giuoco. L’art. 30 individua la competenza della Commissione Disciplinare nei procedimenti instaurati su deferimento della Procura Federale per i campionati e le competizioni di livello nazionale. L’art. 35, co. 1.1, 1 cpv, infine, chiarisce che gli organi di giustizia sportiva possono utilizzare, altresì, ai fini di prova, gli atti di indagine della Procura Federale che, nel caso di specie, non possono essere ignorati. Il complesso normativo richiamato, se, per un verso, presuppone la cognizione diretta e contestuale dei fatti accaduti in occasione e durante lo svolgimento di gare da parte del GS in base a quanto riferito dal Direttore di Gara o dall’incaricato della Procura Federale, dall’altro non impedisce a quest’ultima di rilevare l’addebito in un momento successivo ed attraverso altra fonte, in modo da escludere l’esistenza sia di lacune normative sia di zone franche di impunità, che consentano facili elusioni dei generali principi di lealtà e correttezza, laddove nessuno dei detti organi abbia avuto cognizione immediata del fatto per cui è stato promosso il deferimento. In dette disposizioni risiede la fonte del potere di impulso della Procura Federale e la possibilità di incardinare il procedimento disciplinare innanzi alla Commissione Disciplinare, tanto più nel momento in cui il deferito ha ammesso la propria responsabilità, scusandosi anche attraverso un Social network, per un gesto censurato, altresì, dalla Società di appartenenza (vedi dichiarazioni Romairone in data 11.6.2012) che ha anche pubblicato un comunicato di scuse sul proprio sito ufficiale. Nel sistema sopra delineato non si verifica, pertanto, alcuna invasione dell’ambito di competenza di altri organi di giustizia sportiva ed in particolare del Giudice Sportivo, al quale compete, in ogni caso, la potestà esclusiva di deliberare in base alle risultanze degli atti ufficiali di gara. I principi di cui sopra sono stati chiaramente affermati, in contrasto con i precedenti giurisprudenziali anche di questa Commissione citati dalla difesa, nella decisione della Corte di Giustizia Federale relativa alla gara Isola Liri/Cassino del 20.9.2009 (C.U. della CGF nn. 193 del 12.3.2010 e 240 del 29.4.2010). Quanto al merito, gli elementi raccolti in fase di indagine, primo fra tutti la confessione resa dal Sig. Iemmello, perfettamente utilizzabili anche in ragione della mancanza di specifica contestazione dei soggetti nei confronti dei quali sono prodotti, consentono di inquadrare il fatto contestato in quelli sanzionati dal CGS e, pertanto, determinano l’affermazione di responsabilità del deferito. Il gesto rilevato ha natura inequivocabile per cui le difese nel merito da parte del deferito, chiaramente strumentali, non possono trovare accoglimento. Alla responsabilità del tesserato consegue quella della Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, co. 2, CGS P.Q.M. Infligge al Sig. Pietro Iemmello la squalifica per giornate 2 (due) in gare ufficiali ed alla FC Pro Vercelli 1929 l’ammenda di € 6.000,00 (€ seimila/00).
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