COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 16.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 16/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. SALVATORE IPSALE (Presidente A.P.D. Città di Leonforte) Sig. IVAN ORLANDO (calciatore A.P.D. Città di Leonforte) A.P.D. CITTA’ DI LEONFORTE

COMITATO REGIONALE SICILIA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sicilia.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 16.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Procedimento 16/B DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: Sig. SALVATORE IPSALE (Presidente A.P.D. Città di Leonforte) Sig. IVAN ORLANDO (calciatore A.P.D. Città di Leonforte) A.P.D. CITTA’ DI LEONFORTE La Procura Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale, con nota 1452/875 11-12 GR/mg del 18/09/2012, i sigg. Ipsale Salvatore e Orlando Ivan, rispettivamente presidente e calciatore della A.P.D. Città di Leonforte, per rispondere della violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. in relazione agli artt. 30 commi 2,3,4 dello Statuto F.I.G.C., per avere violato il vincolo assunto con la costituzione del rapporto associativo ed eluso l'obbligo di accettare la piena efficacia dei provvedimenti degli Organi di giustizia sportiva e dei suoi soggetti, delegati della F.I.G.C. Con il medesimo provvedimento è stata altresì deferita la società A.P.D. Città di Leonforte, per responsabilità diretta e oggettiva ex art. 4 commi 1 e 2. All'udienza dibattimentale, il Presidente Ipsale, assistito come in atti, sulla non opposizione della Procura Federale, è stato autorizzato a produrre gli atti del procedimento instaurato dinanzi l’Autorità Giudiziaria dai quali si evince la procedibilità d’ufficio dei fatti oggetto di denuncia querela. Le parti deferite concludono chiedendo il proscioglimento. Il rappresentante della Procura Federale, preso atto delle risultanze documentali, allo stesso modo ha concluso per il proscioglimento delle parti. La Commissione Disciplinare Territoriale, rilevato che i fatti oggetto di denuncia querela sono perseguibili d’ufficio, in adesione alla costante giurisprudenza (vedi per tutte C.D.T Marche 10/11/2005 e C.G.F. del 24/06/2010), da cui ritiene di non discostarsi, P. Q. M. Dispone il proscioglimento delle parti deferite. La presente delibera va notificata alle parti ed alla Procura Federale.
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