F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032 del 18 Ottobre 2012 (532) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA MARINELLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. US Ancona 1905) E DELLA SOCIETA’ US ANCONA 1905 (nota n. 7558/436pf11-12/AM/fda del 23.4.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032 del 18 Ottobre 2012 (532) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANDREA MARINELLI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. US Ancona 1905) E DELLA SOCIETA’ US ANCONA 1905 (nota n. 7558/436pf11-12/AM/fda del 23.4.2012). La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 24 aprile 2012, la Procura Federale ha deferito il Signor Andrea Marinelli, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società U.S. ANCONA 1905, per la violazione dell’art. 10, comma. 3 bis del C.G.S., in relazione al punto 3) pagina 1 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; All’inizio della riunione odierna il Sig. Andrea Marinelli e la Società US Ancona 1905, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Andrea Marinelli e la Società US Ancona 1905, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Andrea Marinelli, sanzione della Inibizione per giorni 30, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 di inibizione; pena base per la Società US Ancona 1905, sanzione dell’ammenda di € 1.000,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 670,00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: • l’inibizione per giorni 20 (venti) al sig. Andrea Marinelli; • l’ammenda di € 670,00 (€ seicentosettanta/00) alla Società US Ancona 1905. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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