F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032 del 18 Ottobre 2012 (535) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO ALBERTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Pro Imperia ora ASD Imperia) E DELLA SOCIETA’ ASD PRO IMPERIA ora ASD IMPERIA (nota n. 7537/349pf11-12/AM/LG/gb del 23.4.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032 del 18 Ottobre 2012 (535) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: MARCO ALBERTI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Pro Imperia ora ASD Imperia) E DELLA SOCIETA’ ASD PRO IMPERIA ora ASD IMPERIA (nota n. 7537/349pf11-12/AM/LG/gb del 23.4.2012). Il deferimento Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione: 1) il Sig. Alberti Marco, Presidente e legale rappresentante, all’epoca dei fatti, della Società ASD Pro Imperia, per rispondere della violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del C.G.S., in relazione al punto 3) pagina 1 ed al punto 6) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, per non avere provveduto al deposito, entro il termine del 12 luglio 2011 ore 12:00, del verbale di assemblea per l’attribuzione di cariche sociali ovvero della comunicazione di conferma delle stesse nonché per non avere provveduto al deposito della fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza fissata all’11.07.2012 di importo pari ad € 31.000,00 ovvero di fidejussione bancaria non conforme a quanto prescritto dal punto 6, pag. 2 del C. U. della Lega Nazionale Dilettanti n. 153 del 22 aprile 2011; 2) la Società A.S.D. Pro Imperia, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante. 2. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva. 3. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Alberti Marco l’inibizione per giorni 40; nei confronti della Società A.S.D. Pro Imperia l’ammenda di euro 2.000,00. Nessuno è comparso per i deferiti. 4. La decisione La Commissione, rileva quanto segue: Con provvedimento del 23 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Alberti Marco e la Società ASD Pro Imperia, per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte. Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni del C.U. sopra menzionato ed in particolare, sulla inosservanza del termine previsto dal punto 3) pagina 1 e dal punto 6) pagina 2 del C.U., per il deposito entro le ore 12 del 12 luglio 2011, del verbale di assemblea per l’attribuzione di cariche sociali ovvero della comunicazione di conferma delle stesse nonché per non avere provveduto al deposito della fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza fissata all’11.07.2012 di importo pari ad € 31.000,00 ovvero di fidejussione bancaria non conforme a quanto prescritto dal punto 6, pag. 2 del C. U. della Lega Nazionale Dilettanti n. 153 del 22 aprile 2011. L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare. Alla luce di quanto sopra detto, dalle prove prodotte dalla Procura Federale, ed all’esito del dibattimento, risulta comprovato ogni oltre ragionevole dubbio il comportamento antiregolamentare posto in essere dal Signor Alberti Marco con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società A.S.D. Pro Imperia, ai sensi del’art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al proprio legale rappresentante. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Alberti Marco, l’inibizione per giorni 40 (quaranta); nei confronti della Società ASD Pro Imperia ora ASD Imperia l’ammenda di € 2.000,00 (duemila/00).
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