F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032 del 18 Ottobre 2012 (540) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RENATO TRAVERSO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. USD Novese Srl) E DELLA SOCIETA’ USD NOVESE Srl (nota n. 7548/353pf11-12/AM/LG/gb del 23.4.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032 del 18 Ottobre 2012
(540) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: RENATO TRAVERSO (Presidente e Legale rappresentante della Soc. USD Novese Srl) E DELLA SOCIETA’ USD NOVESE Srl (nota n. 7548/353pf11-12/AM/LG/gb del 23.4.2012).
La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 23.4.2012, la Procura Federale ha deferito il Signor Renato Traverso, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società USD Novese Srl, per la violazione dell’art. 10, comma. 3 bis del C.G.S., in relazione al punto 7) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti per non aver provveduto al deposito della visura camerale aggiornata attestante la vigenza
della Società entro il prescritto termine del 12.7.2011 ore 12:00, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del CGS; All’inizio della riunione odierna il Sig. Renato Traverso e la Società USD Novese Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Renato Traverso e la Società USD Novese Srl, tramite il loro difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Renato Traverso, sanzione della Inibizione per giorni 30, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a giorni 20 di inibizione; pena base per la Società USD Novese Srl, sanzione dell’ammenda di € 1.000,00, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 670,00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: • l’inibizione per giorni 20 (venti) al sig. Renato Traverso; • l’ammenda di € 670,00 (€ seicentosettanta/00) alla Società USD Novese Srl. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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