F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032 del 18 Ottobre 2012 (83) – APPELLO DEL SIG. ANDREA CAMPOLI (Arbitro effettivo della Sezione AIA di Latina) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI SETTE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 17 del 30.8.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032 del 18 Ottobre 2012 (83) – APPELLO DEL SIG. ANDREA CAMPOLI (Arbitro effettivo della Sezione AIA di Latina) AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI SETTE, INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE (delibera CD Territoriale presso il CR Lazio CU n. 17 del 30.8.2012). la Commissione Disciplinare; letto il ricorso ed esaminati gli atti, udite le conclusioni delle parti presenti, con l’appellante che ha insistito per l’accoglimento del gravame e la Procura Federale che ha invocato il rigetto dello stesso, osserva quanto segue. E’ pacifico che in relazione ai fatti oggetto del presente procedimento il sig. Campoli è già stato giudicato e sanzionato dalla Commissione Disciplinare dell’AIA. Va a questo punto valutato se sottoporlo anche a questo giudizio rappresenti o meno una violazione del principio del ne bis in idem. La risposta non può che essere affermativa, giacchè tra le due incolpazioni vi è non solo identità del fatto ma anche del bene giuridico tutelato da un lato dall’art. 1 comma 1 del C. G. S. e dall’altro dall’art. 40 comma 1 del Regolamento AIA. Entrambe le norme infatti obbligano i soggetti dell’ordinamento a tenere nello svolgimento della propria attività un comportamento ispirato a lealtà, correttezza e probità. La stessa CDT ha sostenuto che in questa sede il sig. Campoli non può essere giudicato per la violazione del citato art. 40 Regolamento AIA essendo stato già sottoposto al giudizio della Commissione Disciplinare AIA, ma che comunque a suo carico deve essere posta la sanzione per la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS. Questa Commissione ritiene che tale ragionamento non è giuridicamente condivisibile per quanto innanzi esposto, e cioè che vi sono unicità e identità in fatto e in diritto tra i due procedimenti. Diversamente ragionando, si arriverebbe a giudicare due volte il sig Campoli per la medesima fattispecie, una volta come tesserato AIA, l’altra come tesserato FIGC. Peraltro va altresì evidenziato che nel tenere l’illecito comportamento di cui viene accusato, il deferito ha agito nella sua veste di arbitro, il che lo sottopone alla giurisdizione disciplinare speciale dell’AIA, sottraendolo a quella Federale, circostanza che fa ritenere l’incompetenza di questa sede a giudicarlo, sia in prima istanza che nel presente grado. La violazione del principio del divieto del ne bis in idem e la riscontrata competenza esclusiva della Commissione Disciplinare dell’AIA a decidere sui fatti in questione portano all’accoglimento del gravame ed al conseguente integrale annullamento della decisione adottata dalla CDT del Lazio. P. Q. M. accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla integralmente l’impugnata decisione della CD Territoriale pubblicata sul C. U. n° 17 del 30.8.2012 emessa dal CR Lazio. Dispone la restituzione della tassa reclamo versata.
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