F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032 del 18 Ottobre 2012 (537) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO STRADA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Borgosesia Calcio) E DELLA SOCIETA’ ASD BORGOSESIA CALCIO (nota n. 7604/367pf11-12/AM/LG/gb del 24.4.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032 del 18 Ottobre 2012 (537) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: LUCIANO STRADA (Presidente e Legale rappresentante della Soc. ASD Borgosesia Calcio) E DELLA SOCIETA’ ASD BORGOSESIA CALCIO (nota n. 7604/367pf11-12/AM/LG/gb del 24.4.2012). La Commissione Disciplinare Nazionale, rilevato che, con atto del 23 aprile 2012, la Procura Federale ha deferito il Signor Costantino Sessa, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società ASD Borgosesia Calcio, per la violazione –indicata specificamente in parte motivadell’art. 10, co. 3 bis, CGS, in relazione al punto 6) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n.153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS; rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati; rilevato che i deferiti hanno omesso il deposito, entro il termine del 12 luglio 2011, ore 12,00, della fidejussione bancaria conforme alle prescrizioni ovvero di fidejussione bancaria a prima richiesta con scadenza fissata all’1.07.2012 di importo pari ad € 31.000,00; rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Luciano Strada, della sanzione del’inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell’ammenda di € 1.000,00; rilevato che gli stessi hanno omesso di far pervenire memorie difensive, con ciò rinunciando, di fatto, a dimostrare una diversa realtà; ritenute congrue le richieste della Procura Federale; ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, cp. 1, CGS; P.Q.M. Infligge al Signor Luciano Strada l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società ASD Borgosesia Calcio l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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