F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032 del 18 Ottobre 2012 (539) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO GAMBINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. USD Recanatese) E DELLA SOCIETA’ USD RECANATESE (nota n. 7596/359pf11-12/AM/LG/gb del 24.4.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 032 del 18 Ottobre 2012
(539) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO GAMBINI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. USD Recanatese) E DELLA SOCIETA’ USD RECANATESE (nota n. 7596/359pf11-12/AM/LG/gb del 24.4.2012).
La Commissione Disciplinare Nazionale,
rilevato che, con atto del 24 aprile 2012, la Procura Federale ha deferito il Signor Antonio Gambini, nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante della società USD Recanatese, per la violazione –indicata specificamente in parte motiva- dell’art. 10, comma. 3 bis del C.G.S., in relazione al punto 6) pagina 2 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, e la stessa Società per responsabilità diretta ai sensi dell’art.4, co. 1, CGS;
rilevato che le richiamate norme sanzionano, con l’ammenda di € 1.000,00 per ogni inadempimento, i comportamenti contestati;
rilevato che i deferiti hanno depositato, entro il termine del 12 luglio 2011, ore 12,00, la richiesta fidejussione bancaria incompleta e, comunque, non conforme alle prescrizioni di importo pari ad € 31.000,00;
rilevato che, alla riunione odierna, la Procura Federale ha insistito per l’accoglimento del deferimento con applicazione, al Signor Antonio Gambini, della sanzione del’inibizione per giorni trenta e, alla Società, della sanzione dell’ammenda di €
1.000,00 (mille);
rilevato che la difesa dei deferiti ha chiesto di produrre nell’odierna seduta documenti concernenti il caso che occupa e che la Procura Federale ha eccepito la tardività di tale adempimento, chiedendo lo stralcio dei medesimi;
considerato che l’eccezione è fondata;
ritenute congrue le richieste della Procura Federale;
ritenuto che alla responsabilità del legale rappresentante della Società, cui è imputabile la violazione, consegue quella diretta della Società ai sensi dell’art. 4, co. 1, CGS; P.Q.M. Infligge al Signor Antonio Gambini l’inibizione di giorni 30 (trenta) ed alla Società USD Recanatese l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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