F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034 del 25 Ottobre 2012 (538) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: JURI BACCHI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AC Sansovino Srl) E DELLA SOCIETA’ AC SANSOVINO Srl (nota n. 7607/369pf11-12/AM/LG/gb del 24.4.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 034 del 25 Ottobre 2012 (538) – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI: JURI BACCHI (Presidente e Legale rappresentante della Soc. AC Sansovino Srl) E DELLA SOCIETA’ AC SANSOVINO Srl (nota n. 7607/369pf11-12/AM/LG/gb del 24.4.2012). Il deferimento Con provvedimento del 24 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione: 1) il Sig. Bacchi Juri, Presidente e legale rappresentante della Società AC Sansovino Srl, per rispondere della violazione di cui all’art. 10 comma 3 bis del C.G.S., in relazione al punto 3) pagina 1 del Comunicato Ufficiale n. 153 del 22 aprile 2011 della Lega Nazionale Dilettanti, per non avere provveduto, entro il termine prescritto del 12 luglio 2011 ore 12:00, al deposito di “copia del Verbale dell’Assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2011/2012, firmato per conformità dal Presidente della Società; ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nell’ipotesi di mancata variazione delle stesse”. 2) la Società AC Sansovino Srl, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4, comma 1 del C.G.S. vigente, per la condotta ascritta al proprio Presidente e legale rappresentante. 2. Le memorie difensive Nei termini assegnati nell’atto di comunicazione degli addebiti, i deferiti non presentavano alcuna memoria difensiva. 3. Il dibattimento All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha richiesto l’applicazione delle seguenti sanzioni: nei confronti del Sig. Bacchi Juri l’inibizione per giorni 30; nei confronti della Società AC Sansovino Srl l’ammenda di € 1.000,00. Nessuno è comparso per i deferiti. 4. La decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva quanto segue: Con provvedimento del 24 aprile 2012, il Procuratore Federale deferiva a questa Commissione il Sig. Bacchi Juri e la Società AC Sansovino Srl, per rispondere della violazione dei fatti e delle norme citate in epigrafe che si intendono qui integralmente riportate e trascritte. Il deferimento si fonda sulla violazione delle disposizioni del C.U. e, in particolare, sulla inosservanza del termine previsto dal punto 3) pagina 1 del C.U. medesimo, per il deposito di “copia del Verbale dell’Assemblea nel corso della quale sono state attribuite le cariche sociali per la stagione sportiva 2011/2012, firmato per conformità dal Presidente della Società; ovvero comunicazione di conferma delle cariche sociali nell’ipotesi di mancata variazione delle stesse”, entro le ore 12 del 12 luglio 2011. L’inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare. Alla luce di quanto sopra detto, ed all’esito del dibattimento risulta comprovato oltre ogni ragionevole dubbio, la violazione posta in essere dal Signor Bacchi Juri con altrettanto evidente violazione delle norme indicate in epigrafe; di conseguenza risulta acclarata la responsabilità diretta della Società AC Sansovino Srl, ai sensi del’art. 4 comma 1 del C.G.S., per i fatti ascritti al proprio legale rappresentante. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge le seguenti sanzioni: nei confronti del Signor Bacchi Juri l’inibizione per giorni 30 (trenta); nei confronti della Società AC Sansovino Srl l’ammenda di € 1.000,00 (mille/00).
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