• Stagione sportiva: 2012/2013
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035 del 26 Ottobre 2012
(58) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GENNARO NOVELLI (all’epoca dei fatti Presidente A.C.Cantù G.S.S.Paolo ASD) E DELLA AC CANTU’ GS S.PAOLO ASD – (nota n.939/1323pf11-12/AM/ma del 21.8.2012).
(59) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GENNARO NOVELLI (all’epoca dei fatti Presidente A.C. Cantù G.S.S. Paolo ASD) E DELLA AC CANTU’ GS S.PAOLO ASD – (nota n.938/1322pf11-12/AM/ma del 20.8.2012).
(89) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GENNARO NOVELLI (all’epoca dei fatti Presidente A.C. Cantù G.S.S. Paolo ASD) E DELLA AC CANTU’ GS S. PAOLO ASD – (nota n.1340/48pf12-13/AM/ma del 13.9.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035 del 26 Ottobre 2012
(58) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GENNARO NOVELLI (all’epoca dei fatti Presidente A.C.Cantù G.S.S.Paolo ASD) E DELLA AC CANTU’ GS S.PAOLO ASD - (nota n.939/1323pf11-12/AM/ma del 21.8.2012).
(59) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GENNARO NOVELLI (all’epoca dei fatti Presidente A.C. Cantù G.S.S. Paolo ASD) E DELLA AC CANTU’ GS S.PAOLO ASD - (nota n.938/1322pf11-12/AM/ma del 20.8.2012).
(89) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GENNARO NOVELLI (all’epoca dei fatti Presidente A.C. Cantù G.S.S. Paolo ASD) E DELLA AC CANTU’ GS S. PAOLO ASD - (nota n.1340/48pf12-13/AM/ma del 13.9.2012).
La Procura Federale, con note evidenziate in epigrafe, ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati per rispondere il Sig. Novelli della violazione degli artt.1, comma 1 e 8, comma 9 e comma 15 del CGS,in relazione all’art. 94 ter, comma 11 e comma 13 delle N.O.I.F. per non avere ottemperato alle decisioni della Commissione Accordi Economici e del Collegio Arbitrale LND, entro il termine normativamente assegnato di gg.30 dal perfezionamento delle comunicazioni, emesse all’esito del contenzioso fra la predetta Società e i tesserati Arnaboldi Andrea, Pelosi Claudio, Ronchetti Marco; la Società per responsabilità diretta ex art.4,comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante. In via preliminare, questa Commissione dispone che per connessione soggettiva e oggettiva i tre procedimenti vengano riuniti. All’inizio della riunione odierna i deferiti, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23 CGS. In proposito, la Commissione disciplinare nazionale ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Signor Gennaro Novelli e la Società AC Cantu GS S. Paolo ASD, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Gennaro Novelli, sanzione della inibizione di mesi 13 (tredici), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a mesi 9 (nove); pena base per la Società AC Cantu GS S. Paolo ASD, sanzione dell’ammenda di € 15.000,00 (€ quindicimila/00), oltre a 3 (tre) punti di penalizzazione, diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 3 (tre) punti di penalizzazione]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ inibizione di mesi 9 (nove) al Sig. Gennaro Novelli; ▪ 3 (tre) punti di penalizzazione alla società AC Cantu GS S. Paolo ASD da scontarsi nella stagione sportiva in corso. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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(58) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GENNARO NOVELLI (all’epoca dei fatti Presidente A.C.Cantù G.S.S.Paolo ASD) E DELLA AC CANTU’ GS S.PAOLO ASD – (nota n.939/1323pf11-12/AM/ma del 21.8.2012).
(59) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GENNARO NOVELLI (all’epoca dei fatti Presidente A.C. Cantù G.S.S. Paolo ASD) E DELLA AC CANTU’ GS S.PAOLO ASD – (nota n.938/1322pf11-12/AM/ma del 20.8.2012).
(89) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GENNARO NOVELLI (all’epoca dei fatti Presidente A.C. Cantù G.S.S. Paolo ASD) E DELLA AC CANTU’ GS S. PAOLO ASD – (nota n.1340/48pf12-13/AM/ma del 13.9.2012)."