F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035 del 26 Ottobre 2012 (42) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO PASSERAI (all’epoca dei fatti Presidente ASD Pelli Santacroce Sport) E DELLA ASD PELLI SANTACROCE SPORT – (nota n.585/985pf11-12/GT/dl del 27.7.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035 del 26 Ottobre 2012 (42) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO PASSERAI (all’epoca dei fatti Presidente ASD Pelli Santacroce Sport) E DELLA ASD PELLI SANTACROCE SPORT - (nota n.585/985pf11-12/GT/dl del 27.7.2012). La Procura Federale, con nota evidenziata in epigrafe, ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati per rispondere il Sig. Passerai della violazione degli artt.1,comma 1 e 8,comma 9 e 15 del CGS,in relazione all’art. 94 ter, comma 11, delle N.O.I.F. per non avere ottemperato alla decisione della Commissione accordi Economici, entro il termine normativamente assegnato di gg.30 dal perfezionamento della comunicazione di cui al C.U.14 del 2.11.2011, emesse all’esito del contenzioso fra la predetta Società e il tesserato Merenda Roberto; la Società per responsabilità diretta ex art.4,comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto affermarsi la responsabilità dei soggetti deferiti con l’applicazione della sanzione pari a mesi 6 d’inibizione per il Passerai, e l’ammenda di € 1.500,00(millecinquecento/00) oltre ad 1(uno) punto di penalizzazione per la Pelli Santacroce Sport. Nessuno è comparso per i deferiti che non hanno fatto pervenire scritti difensivi nei termini di rito. Il deferimento meglio indicato in epigrafe appare totalmente fondato e oltremodo provato per tabulas. Di conseguenza va affermata la responsabilità ex art.4.1 del CGS della società deferita per le violazioni commesse dal suo Presidente P.Q.M. In accoglimento del deferimento infligge al Sig. Antonio Passerai l’inibizione di mesi 6 (sei) e alla ASD Pelli Santacroce Sport 1 (uno) punto di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva in corso.
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