F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035 del 26 Ottobre 2012 (551) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI MAGRI’(all’epoca dei fatti Presidente ASD Camaleonte Calcio) E DELLA ASD CAMALEONTE CALCIO – (nota n.8034/183pf11-12/SS/mg del 9.5.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035 del 26 Ottobre 2012
(551) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: GIOVANNI MAGRI’(all’epoca dei fatti Presidente ASD Camaleonte Calcio) E DELLA ASD CAMALEONTE CALCIO - (nota n.8034/183pf11-12/SS/mg del 9.5.2012).
La Procura Federale con atto datato 9 maggio 2012 ha deferito a questa Commissione il Sig. Magrì Giovanni, nella qualità di Presidente della ASD Camaleonte Calcio, unitamente alla stessa Società ed ha contestato al primo la violazione dell’art. 1 comma 1 CGS in relazione all’art. 38 comma 1 NOIF ed alla seconda la responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 CGS per il fatto ascritto tanto al proprio legale rappresentante, quanto al Sig. Scuto Giuseppe, tecnico abilitato, che la Società aveva utilizzato sino alla data del 13 dicembre 2011 come allenatore della squadra senza averlo
tesserato, regolarizzandone la posizione solo in epoca successiva a tale data. Si specificava nella parte motiva del Deferimento che le violazioni contestate allo Scuto avevano formato oggetto di un separato Deferimento ai sensi degli artt. 36 comma 2 e 38 comma 6 del Regolamento del Settore Tecnico. Alla riunione odierna, ritualmente comunicata alla Procura Federale ed ai deferiti, è comparsa la Procura Federale, che, richiamato il Deferimento ed insistendo per il suo accoglimento, ha chiesto l’applicazione delle sanzioni per il Sig. Magrì Giovanni di inibizione di mesi 2 e per la Società ASD Camaleonte l’ammenda di € 1.000,00. Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno in alcun modo contro dedotto. La Commissione osserva quanto segue. Risulta dagli atti la sussistenza di tutte le circostanze dedotte nel Deferimento, che, depurate da quanto accertato dall’Organo Inquirente in merito ai rapporti dello Scuto con un gruppo di calciatrici della ASD Camaleonte, che è di indubbia rilevanza, ma che è tuttavia estraneo al tema del decidere, depongono a favore dell’accoglimento del Deferimento stesso, con adozione di sanzioni pari al chiesto. P.Q.M. Infligge al Sig Magrì Giovanni, nella qualità all’epoca del fatto di Presidente della ASD Camaleonte Calcio, l’inibizione di mesi 2 (due) ed alla ASD Camaleonte Calcio l’ammenda di € 1.000,00 (Euro mille).
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