F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035 del 26 Ottobre 2012 (57) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO DELLA LONGA (all’epoca dei fatti Presidente Pol. Monterotondo Lupa srl) E DELLA POL. MONTEROTONDO LUPA SRL – (nota n. 937/1321pf11-12/AM/ma del 20.8.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035 del 26 Ottobre 2012 (57) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: FABIO DELLA LONGA (all’epoca dei fatti Presidente Pol. Monterotondo Lupa srl) E DELLA POL. MONTEROTONDO LUPA SRL - (nota n. 937/1321pf11-12/AM/ma del 20.8.2012). La Procura Federale, con nota evidenziata in epigrafe, ha deferito a questa Commissione i soggetti indicati per rispondere il Sig. Della Longa della violazione degli artt.1,comma 1 e 8,comma 9 e 15 del CGS,in relazione all’art. 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. per non avere ottemperato alla decisione del Collegio Arbitrale LND, entro il termine normativamente assegnato di gg.30 dal perfezionamento della comunicazione, emessa all’esito del contenzioso fra la predetta Società e il tesserato Angelocore Marco; la Società per responsabilità diretta ex art.4, comma 1 del CGS per le violazioni ascritte al proprio Presidente e legale rappresentante. Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura federale, il quale ha chiesto affermarsi la responsabilità dei soggetti deferiti con l’applicazione della sanzione pari ad anni 1 (uno) d’inibizione per il Della Longa, ed € 5.000,00 (euro cinquemila/00) d’ammenda oltre ad 1 (uno) di penalizzazione per la Pol. Monterotondo Lupa. I deferiti sono comparsi personalmente assistiti dal proprio difensore, che ha fatto pervenire le memorie difensive nei termini di rito, alle quali si è riportato insistendo per l’accoglimento dei motivi nelle stesse riportati. Il deferimento meglio indicato in epigrafe allo stato non appare fondato, in quanto la messa in mora degli odierni deferiti è stata portata a conoscenza degli stessi solo con la notifica dell’odierno deferimento,che è stata giustamente effettuata presso il legittimo indirizzo indicato nel Modulo di Censimento, sito in Roma Via Oderisi da Gubbio 254. Invece la precedente messa in mora effettuata dal Collegio Arbitrale e dalla parte istante è stata inoltrata al vecchio indirizzo,corrente in Via dello Stadio 46 – Monterotondo, Roma, da qui la compiuta giacenza da cui scaturisce il deferimento de quo, nonostante i termini non siano mai decorsi per la mancata conoscenza da parte dei soggetti passivi. Pertanto la dichiarazione liberatoria resa dal Sig. Marco Angelocore in favore dei soggetti deferiti, deve ritenersi fatta nei termini di rito e sattisfattiva sotto ogni aspetto. P.Q.M. Proscioglie i deferiti dalle incolpazioni loro ascritte.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it