F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035 del 26 Ottobre 2012 (63) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE GIACALONE (all’epoca dei fatti Presidente SSD Sport Club Marsala 1912) E DELLA SSD SPORT CLUB MARSALA 1912 – (nota n.949/284pf11-12/GT/dl del 22.8.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035 del 26 Ottobre 2012
(63) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: SALVATORE GIACALONE (all’epoca dei fatti Presidente SSD Sport Club Marsala 1912) E DELLA SSD SPORT CLUB MARSALA 1912 - (nota n.949/284pf11-12/GT/dl del 22.8.2012).
La Commissione Disciplinare Nazionale visto l’atto di deferimento indicato in epigrafe, nei confronti del Sig. Giacalone Salvatore e della SSD Marsala 1912, il primo quale Presidente della suddetta Società all’epoca dei fatti, onde rispondere della violazione di cui all’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 11 della N.O.I.F., ed in riferimento a quanto previsto dall’art. 8, commi 9 e 15 del C.G.S., per non avere ottemperato all’obbligo di adempimento nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della delibera della Commissione Vertenze Economiche presso la L.N.D. del 2.8.2011, che rigettava l’appello proposto dalla SSD Marsala 1912 avverso la decisione della Commissione Accordi Economici n. 186 del 2.5.2011, che statuiva la condanna al pagamento della somma di Euro 4.000,00 da parte della SSD Marsala 1912 in favore del calciatore Lunetto Vito, la seconda a titolo di responsabilità diretta per la violazione ascritta al proprio Presidente, ai sensi e per gli effetti dell’art. 4, comma 1 del C.G.S.; letti gli atti e documenti a sostegno del suddetto deferimento; sentito alla odierna riunione il rappresentante della Procura Federale che ha concluso chiedendo l’irrogazione dell’inibizione di mesi 6 (sei) nei confronti del Sig. Giacalone Salvatore, nonché la sanzione di punti 3 (tre) di penalizzazione, oltre all’ammenda di Euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00) per la SSD Marsala 1912. OSSERVA Il Procuratore Federale ha deferito avanti questa Commissione i soggetti sopraindicati, per rispondere, il primo, della violazione dell’art. 1, comma 1 del C.G.S. in relazione all’art. 94 ter, comma 11 della N.O.I.F. ed in riferimento al disposto dell’art. 8, commi 9 e 15 del
C.G.S., per avere effettuato oltre il termine di giorni trenta previsto dalle vigenti normative, decorrente dalla pubblicazione della delibera della Commissione Vertenze Economiche presso la L.N.D. del 2.8.2011, che rigettava l’appello della SSD Marsala 2012 avverso la decisione della Commissione Accordi Economici e confermava totalmente la decisione di quest’ultimo Organo; la seconda a titolo di responsabilità diretta ex art. 4, comma 1 del C.G.S., per la violazione ascritta al suo Presidente. Gli addebiti emergono dalla lettura degli atti e sono da ritenersi del tutto fondati e provati. Risulta, infatti, incontrovertibile l’avvenuto pagamento della somma di Euro 4.000,00 nei confronti del calciatore Lunetto Vito oltre il termine stabilito. Detta circostanza appare ancor più acclarata dalla lettura della quietanza liberatoria sottoscritta dal Sig. Lunetto Vito in data 30.11.2011, ben oltre il previsto e perentorio termine. Conseguentemente va affermata la responsabilità dei soggetti deferiti. P.Q.M. La Commissione Disciplinare Nazionale, in accoglimento del deferimento proposto, infligge al Sig. Giacalone Salvatore la sanzione dell’inibizione di mesi 6 (sei) ed alla SSD Marsala 1912 la sanzione della penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica, da scontarsi nella corrente stagione sportiva.
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