F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035 del 26 Ottobre 2012 (78) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALINO IEZZI (all’epoca dei fatti Presidente Soc. Pol. Gaeta SSD) E DELLA POL. GAETA SSD – (nota n.1176/904pf11-12/AM/ma del 6.9.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035 del 26 Ottobre 2012 (78) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: PASQUALINO IEZZI (all’epoca dei fatti Presidente Soc. Pol. Gaeta SSD) E DELLA POL. GAETA SSD - (nota n.1176/904pf11-12/AM/ma del 6.9.2012). La Procura Federale con atto datato 6 settembre 2012 ha deferito a questa Commissione il Sig. Pasqualino Iezzi, nella qualità di Presidente della Polisportiva Gaeta SSD a responsabilità limitata, unitamente alla stessa Società ed ha contestato al primo la violazione degli artt. 1 comma 1 ed 8 commi 9 e 10 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 11 NOIF ed alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante. Si legge nella parte motiva del Deferimento che la Società non aveva ottemperato, nel termine previsto dal richiamato articolo delle NOIF (di gg. 30 dalla comunicazione della Decisione alla obbligata), alla Decisione n. 108 / 4 gennaio 2012 della Commissione Accordi Economici, la quale, in accoglimento del ricorso proposto dal calciatore Giovanni D’Agostino, aveva condannato la Polisportiva Gaeta SSD a responsabilità limitata a pagare al ricorrente la somma di € 2.750,00. Alla riunione odierna, ritualmente comunicata alla Procura Federale ed ai deferiti, è comparsa la Procura Federale, che, richiamato il Deferimento ed insistendo per il suo accoglimento, ha chiesto l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 8 commi 9 e 10 CGS, consistenti per il Sig. Pasqualino Iezzi nella inibizione di mesi 6 (comma 10) e per la Polisportiva Gaeta SSD a responsabilità limitata la penalizzazione di 2 punti in classifica (comma 9), da scontarsi nella stagione in corso, nonché l’ammenda di € 1.500,00. Nessuno è comparso per i deferiti, i quali non hanno in alcun modo contro dedotto. La Commissione osserva quanto segue. Risulta dagli atti la duplice sussistenza della Decisione della Commissione Accordi Economici di cui sopra, nonché della comunicazione datata 11 gennaio 2012 della Segreteria del Dipartimento Interregionale inviata a mezzo fax alla Polisportiva Gaeta SSD a responsabilità limitata contenente il richiamo al termine di adempimento della Decisione e l’avvertenza che, trascorso siffatto termine, mancando l’adempimento da documentarsi a mezzo di liberatoria del creditore accompagnata dal documento d’identità di quest’ultimo, sarebbe stata trasmessa alla Procura Federale la proposta di deferimento ai sensi dell’art. 94 ter NOIF. Di contro, non risulta che la Società abbia ottemperato alla Decisione della Commissione Accordi Economici, sicché il Deferimento deve essere accolto, con applicazione alla Società deferita di sanzioni ridotte rispetto al chiesto, atteso che non sussistono motivi per discostarsi dal minimo edittale della pena, limitato alla penalizzazione dei punti in classifica, nulla disponendo in ordine alla ammenda. P.Q.M. Infligge al Sig Iezzi Pasqualino, nella qualità all’epoca del fatto di Presidente della Polisportiva Gaeta SSD a responsabilità limitata, l’inibizione di mesi 6 (sei) ed alla Polisportiva Gaeta SSD a responsabilità limitata la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella stagione in corso.
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