F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035 del 26 Ottobre 2012 (90) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSIMO ADRIANO CLEMENO (all’epoca dei fatti Presidente ASD Civitavecchia 1920) E DELLA ASD CIVITAVECCHIA 1920 – (nota n.1459/53pf12-13/AM/ma del 18.9.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 035 del 26 Ottobre 2012 (90) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: COSIMO ADRIANO CLEMENO (all’epoca dei fatti Presidente ASD Civitavecchia 1920) E DELLA ASD CIVITAVECCHIA 1920 - (nota n.1459/53pf12-13/AM/ma del 18.9.2012). La Procura Federale con atto datato 18 settembre 2012 ha deferito a questa Commissione il Sig. Cosimo Adriano Clemeno, nella qualità di Presidente della ASD Civitavecchia 1920, unitamente alla stessa Società ed ha contestato al primo la violazione degli artt. 1 comma 1 ed 8 commi 9 e 10 CGS in relazione all’art. 94 ter comma 11 NOIF ed alla seconda la responsabilità diretta ai sensi dell’art. 4 comma 1 CGS per il fatto ascritto al proprio legale rappresentante. Si legge nella parte motiva del Deferimento che la Società non aveva ottemperato, nel termine previsto dal richiamato articolo delle NOIF (di gg. 30 dalla comunicazione della Decisione alla obbligata), alla Decisione n. 102 / 9 maggio 2012 della Commissione Accordi Economici, la quale, in accoglimento del ricorso proposto dal Sig. Antony Tremiterra, aveva condannato la Società ASD Civitavecchia 1920 a pagare al ricorrente la somma di € 2.300,00. Alla riunione odierna, ritualmente comunicata alla Procura Federale ed ai deferiti, è comparsa la Procura Federale, che, richiamato il Deferimento ed insistendo per il suo accoglimento, ha chiesto l’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 8 commi 9 e 10 CGS, consistenti per il Sig. Cosimo Adriano Clemeno nella inibizione di mesi 6 (comma 10) e per la ASD Civitavecchia 1920 la penalizzazione di 1 punto in classifica (comma 9), da scontarsi nella stagione in corso. È comparso il Sig. Cosimo Adriano Clemeno, il quale ha dedotto che non era stato al corrente dell’obbligo di pagamento di che trattasi e che, non appena ne era venuto a conoscenza, aveva adempiuto l’obbligazione, depositando presso la Segreteria della Divisione Interregionale la dichiarazione liberatoria del creditore, che, tra l’altro, aveva consentito alla Società di iscriversi al campionato di competenza. Egli, non essendo in possesso di copia del documento, ha chiesto termine per il deposito. La Procura Federale si è opposta al differimento della presente riunione sull’assunto della irrilevanza della documentazione, essendo in ogni caso acclarata la tardività del pagamento. La Commissione osserva quanto segue. Risulta dagli atti la duplice sussistenza della Decisione della Commissione Accordi Economici di cui sopra, nonché della comunicazione datata 15 maggio 2012 della Segreteria del Dipartimento Interregionale inviata a mezzo fax alla ASD Civitavecchia 1920 contenente il richiamo al termine di adempimento della Decisione e l’avvertenza che, trascorso siffatto termine, mancando l’adempimento da documentarsi a mezzo di liberatoria del creditore accompagnata dal documento d’identità di quest’ultimo, sarebbe stata trasmessa alla Procura Federale la proposta di deferimento ai sensi dell’art. 94 ter NOIF. Di contro, non vi è prova che la Società abbia tempestivamente ottemperato alla Decisione della Commissione Accordi Economici, sicché il Deferimento deve essere accolto, unitamente alla proposta sanzionatoria formulata dalla Procura Federale, che rappresenta il minimo della pena di cui ai commi 9 e 10 dell’art. 8 CGS. Non può essere accolta l’istanza di rinvio formulata dal deferito in quanto irrituale e comunque superata dalla pacifica tardività dell’adempimento. P.Q.M. Infligge al Sig. Cosimo Adriano Clemeno, nella qualità all’epoca del fatto di Presidente della ASD Civitavecchia 1920, l’inibizione di mesi 6 (sei) ed alla ASD Civitavecchia 1920 la penalizzazione di 1 (uno) punto in classifica, da scontarsi nella stagione in corso.
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