COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 25.10.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.4 della Società ROGGIANO CALCIO 1986 A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 40 del 11.10.2012 (squalifica del calciatore PARISE Eugenio per SETTE gare effettive).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 25.10.2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO n.4 della Società ROGGIANO CALCIO 1986 A.S.D.
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale
n. 40 del 11.10.2012 (squalifica del calciatore PARISE Eugenio per SETTE gare effettive).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
RILEVA
risulta in maniera chiara ed inequivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo, come da referto arbitrale, che attesta la condotta del calciatore Parise Eugenio, responsabile di offese e minacce reiterate nei confronti dell'arbitro, con entrata abusiva in campo dopo il provvedimento di espulsione;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico del calciatore e che può essere ridotta.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica del calciatore PARISE Eugenio a CINQUE gare effettive; dispone accreditarsi la tassa sul conto della società reclante.
Share the post "COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 50 DEL 25.10.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n.4 della Società ROGGIANO CALCIO 1986 A.S.D. avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 40 del 11.10.2012 (squalifica del calciatore PARISE Eugenio per SETTE gare effettive)."