DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 23.10.2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO GARA DEL 07/10/2012: NON DISPUTATA LUPE CALCIO A CINQUE – CALCIO A 5 SINNAI

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 127 del 23.10.2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE A FEMMINILE Delibera del Giudice Sportivo RECLAMO GARA DEL 07/10/2012: NON DISPUTATA LUPE CALCIO A CINQUE – CALCIO A 5 SINNAI Reclamo preposto dalla società Calcio A 5 Sinnai avverso la mancata disputa della gara Lupe Calcio A Cinque – Calcio A 5 Sinnai del 7.10.2012. Il Giudice Sportivo, . esaminato il reclamo in esame osserva: con il gravame in argomento, regolarmente prodotto nei termini, la società Calcio A 5 Sinnai chiede che venga disposta la ripetizione della partita non disputatasi per causa di forza maggiore, che ha impedito alla società reclamante di raggiungere in tempo utile l’impianto sportivo di S.Martino di Lupari (PD). All’uopo precisa che il il volo Ryanair FR 8112, con destinazione d’arrivo Parma, previsto in partenza alle ore 10.30, è stato ritardato dalla compagnia aerea a causa di inconvenienti tecnici, di 2 ore e 50 minuti, ragione per cui la compagine raggiungeva l’impianto sportivo attorno alle ore 17.00, al di là del tempo regolamentare di attesa. Non essendo ascrivibile alla sua condotta l’inconveniente sofferto, chiede la sussistenza della causa di forza maggiore finalizzata alla ripetizione della partita Al riguardo, pur prendendo atto delle giustificazioni addotte,non si può non osservare come l’itinerario prescelto dalla società Calcio A 5 Sinnai per raggiungere S.Martino di Lupari non risponda a quei requisiti di speditezza e brevità che debbono contraddistinguere i trasferimenti delle società verso gli impianti di disputa delle gare. L’aver scelto, nel caso di specie,lo scalo di Parma,distante circa 200 chilometri via terra da S.Martino di Lupari,anziché lo scalo di Venezia, molto più vicino,espone, come di fatto ha esposto la società al rischio di non poter raggiungere in tempo utile l’impianto sportivo qualora un qualsivoglia inconveniente abbia generato il ritardo del volo. P.Q.M. A scioglimento della riserva di cui al C.U.N.86 del 9.10.2012, decide: a) che nella fattispecie non ricorrono i presupposti della causa di forza maggiore invocata dalla ricorrente e per l’effetto ai sensi dell’ art. 17 comma 1 del C.G.S., ritiene che la responsabilità per la mancata disputa dell’incontro sia da ascrivere alla predetta socità comminando alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; b) di addebitare alla ricorrente la tassa direclamo.
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