COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it – Comunicato Ufficiale n. 24 del 25.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare PREANNUNCIO DI RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. BRONZOLO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SUL C.U. N. 19 DEL 27/09/2012 CON IL QUALE E’ STATA COMMINATA LA SANZIONE PECUNIARIA DI EURO 500,00.

COMITATO PROVINCIALE AUTONOMO DI BOLZANO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www. figctaa.it - Comunicato Ufficiale n. 24 del 25.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare PREANNUNCIO DI RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S. BRONZOLO AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO SUL C.U. N. 19 DEL 27/09/2012 CON IL QUALE E' STATA COMMINATA LA SANZIONE PECUNIARIA DI EURO 500,00. La società A.S. BRONZOLO, con atto di data 3.10.2012 ha preannunciato di voler ricorrere contro la sanzione pecuniaria di euro 500,00. comminata dal Giudice Sportivo nel comunicato n. 19 del 27.9.2012. Al preannuncio di reclamo non è seguita nei termini la presentazione di formale reclamo avverso la decisione sopra indicata. Il preannuncio di reclamo deve quindi dichiararsi improcedibile. P.Q.M. La Commissione dichiara improcedibile il preannuncio di reclamo presentato dalla società A.S. Bronzolo e dispone l’incameramento della tassa reclamo.
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