DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 25.10.2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 Under 21 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 14/10/2012: VIAGRANDE C5 – A.S.D.ACIREALE CALCIO A 5

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 135 del 25.10.2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 Under 21 Delibera del Giudice Sportivo GARA DEL 14/10/2012: VIAGRANDE C5 – A.S.D.ACIREALE CALCIO A 5 Reclamo preposto dalla società A.S.D.ACIREALE CALCIO A 5avverso l'esito della gara S.S.D. VIAGRANDE C5 ARL – A.S.D.ACIREALE CALCIO A 5 Il Giudice Sportivo, . esaminato il reclamo in esame osserva: Con il gravame in argomento la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 comma 5° lett.a) del C.G.S. per aver schierato nell’incontro in questione il calciatore COCO ANTONIO nato il 20.11.1991. Sostiene la ricorrente che detto calciatore abbia preso irregolarmente all’incontro di che trattasi in quanto squalificato per una gara come da C.U. N.649 del 21.03.2012. Al riguardo opera nella fattispecie il dettato dell’art.22, comma 6 del C.G.S. che stabilisce che le sanzioni che non possono essere scontate in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione successiva. Di conseguenza la squalifica comminata al calciatore Coco Antonio avrebbe dovuto iniziare ad essere scontata nelle prima giornata della stagione sportiva 2012/2013 del campionato Under 21, cosa che, per quel che concerne la gara in argomento, non è avvenuta in quanto il nominato in questione risulta inserito tra i calciatori del Viagrande che hanno partecipato all’incontro in oggetto. P.Q.M. Visti gli artt. 17, 22, 29, 33 e 35 del C.G.S., a scioglimento della riserva di cui al C.U.N.70 del 12.10.2011, decide: a) di accogliere il ricorso comminando alla società Viagrande C5 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; b)di considerare scontata la squalifica per una giornata effettiva di gara al calciatore Coco Antonio in quanto non schierato nel successivo incontro del 21.10.2012, da parte della propria società. c) di non addebitare alla ricorrente la tassa di reclamo.
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