DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 24.10.2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B Comunicato Ufficiale N.133 DEL 24.10.2012 Decisioni del Giudice Sportivo RECLAMO GARA DEL 6/10/2012: CARIOCA. – ATLETICO ARZIGNANOCORNEDO

DIVISIONE CALCIO A CINQUE – STAGIONE SPORTIVA - 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N° 133 del 24.10.2012 CAMPIONATO NAZIONALE CALCIO A 5 SERIE B Comunicato Ufficiale N.133 DEL 24.10.2012 Decisioni del Giudice Sportivo RECLAMO GARA DEL 6/10/2012: CARIOCA. – ATLETICO ARZIGNANOCORNEDO Reclamo preposto dalla società ATLETICO ARZIGNANOCORNEDO 5 avverso l'esito della gara CARIOCA - ATLETICO ARZIGNANOCORNEDO 5 Il Giudice Sportivo, esaminatoil reclamo in oggetto regolarmente prodotto nei termini osserva: con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art.17 co.5, del C.G.S., per non aver rispettato nella gara in questione la specifica normativa contemplata dal C.U. N.1/2012, riguardante il limite di partecipazione dei calciatori per il Campionato Nazionale di Serie B. Sostiene la reclamante che nella gara di che trattasi la società Carioca mentre provvedeva correttamente ad impiegare i tre calciatori italiani nati succesivamemte al 31/12/1990, non schierava , tra gli altri calciatori italiani,i due nati successivamente al 31/12/1986. Dall’esame della distinta presentata all’arbitro ed allegata al referto di gara effettivamente risulta rispondere al requisito prescritto solamente il calciatore Ruben Allievi nato il 08/07/1989,mentre tutti gli altri italiani sono nati anteriormente al 31 dicembre 1986. P.Q.M. Visti l’art..17 co.5, del C.G.S., e a scioglimento della riserva di cui al C.U. n.85 del 9.10.2012, decide: a)di accogliere il ricorso comminando alla società Carioca la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; b)di non addebitare alla ricorrente la relativa tassa di reclamo.
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