COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 31.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 4 – Reclamo U.S. Camporosso avverso la squalifica del calciatore Filippo Caccamo fino al 31 gennaio 2013. Gara Camporosso – Blue Orange del 14.10.2012 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 20 del 18.10.2012

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 31.10.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 4 - Reclamo U.S. Camporosso avverso la squalifica del calciatore Filippo Caccamo fino al 31 gennaio 2013. Gara Camporosso - Blue Orange del 14.10.2012 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 20 del 18.10.2012 Con atto spedito a mezzo telefax in data 19.10.2012, la società U.S. Camporosso ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, pubblicata sul Comunicato Ufficiale riportato in epigrafe, con la quale a seguito della gara del Campionato di Prima Categoria Camporosso - Blue Orange del 14.10.2012 è stata irrogata, nei confronti del calciatore Filippo Caccamo, la squalifica fino al 31.1.2013. Questa Commissione Disciplinare ritiene che il reclamo sia privo di fondamento e che la decisione del primo giudice non meriti censura. Con i motivi di ricorso, la Società ricorrente non fornisce elementi tali da modificare la ricostruzione dei fatti riportata negli atti ufficiali. L’istante attribuisce la reazione del calciatore al comportamento poco educato del direttore di gara, al quale si era rivolto per chiedere spiegazioni e per protestare per i falli, non rilevati, commessi a suo danno. Chiede pertanto la riduzione della sanzione in misura equamente rapportata alla gravità dei fatti. Osserva la C.D. come l’irrogazione della lunga squalifica trovi la sua giustificazione non nelle proteste, come si sostiene nelle motivazioni del reclamo, ma nel tenore delle minacce rivolte dal Caccamo all’arbitro, così riportate negli atti ufficiali: “Giocatori espulsi - Caccamo Filippo, in quanto ad uno scambio di vedute proferiva la frase “qua devi capire dove stai, sei a Camporosso e non puoi fare come vuoi, altrimenti sai cosa ti succede ti taglio la gola” . Dopo di che mimava il gesto simulando con la mano il taglio della giugulare”. La squalifica inflitta in primo grado, appropriata ai fatti emergenti dal resoconto di gara, va quindi confermata col rigetto del reclamo e l’incameramento della tassa addebitata in conto. In tal senso la C.D. delibera.
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