COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 31.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.D. Raldon Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 33 del 17/10/2012 – Applicazione art. 17/1 del C.G.S. gara Raldon – Cologna Veneta del 22/9/2012 – Campionato Juniores Regionale

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 31.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso A.C.D. Raldon Avverso delibera Giudice Sportivo Regionale di cui al Comunicato n. 33 del 17/10/2012 – Applicazione art. 17/1 del C.G.S. gara Raldon – Cologna Veneta del 22/9/2012 – Campionato Juniores Regionale La Società A.C.D. Raldon ha presentato ricorso avverso la delibera indicata all’oggetto, assunta dal Giudice Sportivo Regionale, per i motivi qui di seguito indicati e pubblicata nel Comunicato n. 33 del 17/10/2012 : “la gara in oggetto non ha avuto inizio per impraticabilità del campo di gioco, essendo il terreno senza manto erboso e cosparso per il 70 % da sassi di varie dimensioni, non facilmente rimovibili. Impraticabilità riscontrata alla presenza dei due Capitani. Visto l'art. 60 N.O.I.F., che attribuisce competenza esclusiva all'Arbitro in merito al giudizio sulla impraticabilità del terreno di gioco; considerato che il motivo di impraticabilità del campo è imputabile esclusivamente alla soc. ospitante, la quale era stata autorizzata a disputare la gara in oggetto sul campo specifico, ma non lo ha reso praticabile per la disputa.” La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dall’A.C.D. Raldon che lamenta la sanzione della perdita della gara deliberata dal G.S.; vista la documentazione ufficiale in atti; ritenuto che il provvedimento impugnato risulta congruamente motivato dal Giudice Sportivo in primo grado e condiviso dalla C.D.T. P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dall’A.C.D. Raldon; - di confermare a carico dell’A.C.D. Raldon la sanzione sportiva della perdita della gara, in applicazione del disposto di cui all’art. 7,comma 1 del C.G.S. e, conseguentemente di omologare l’incontro c.s. : Raldon – Cologna Veneta 0 – 3; - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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