COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 31.10.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso Pol. Ambrosiana Trebaseleghe Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 20 del 17/10/2012 – Applicazione art. 17 C.G.S. gara Ambrosiana – Curtarolese 97 del 13/10/2012; Ammenda di € 52,00 alla Società; Inibizione sino al 15/11/2012 al Dirigente accompagnatore Basso Antonio – Campionato Juniores Provinciale
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 38 del 31.10.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
Ricorso Pol. Ambrosiana Trebaseleghe
Avverso delibere Giudice Sportivo Delegazione Provinciale di Padova di cui al Comunicato n. 20 del 17/10/2012 – Applicazione art. 17 C.G.S. gara Ambrosiana – Curtarolese 97 del 13/10/2012; Ammenda di € 52,00 alla Società; Inibizione sino al 15/11/2012 al Dirigente accompagnatore Basso Antonio – Campionato Juniores Provinciale
La Società Pol. Ambrosiana ha presentato ricorso avverso le delibere indicate all’oggetto e assunte dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Padova, pubblicate nel Comunicato n. 20 del 17/10/2012 a seguito dell’impiego nella gara emarginata di n. 5 giocatori “fuori quota”, rispetto al numero massimo di quattro consentito dalle disposizioni vigenti.
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla Pol. Ambrosiana;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito personalmente l’arbitro che ha confermato quanto indicato nel suo referto di gara e il numero del calciatore della Società Ambrosiana entrato in sostituzione al 10’ del secondo tempo
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il ricorso presentato dalla Pol. Ambrosiana;
- di confermare a carico della Pol. Ambrosiana l’applicazione del disposto di cui all’art. 17 del C.G.S. e, conseguentemente, l’omologazione della gara c.s. : Ambrosiana – Curtarolese 97 0 – 3;
- di confermare la sanzione dell’ammenda di € 52,00 a carico della Società;
- di confermare la sanzione della inibizione sino al 15/11/2012 a carico del dirigente accompagnatore Basso Antonio;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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