F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012. VERTENZA: all. Conversindo PERRONE / U.S. PRAIA (124/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sergio FINCATTI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012.
VERTENZA: all. Conversindo PERRONE / U.S. PRAIA
(124/12)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Sergio FINCATTI
Con ricorso del 30 marzo 2012 1'allenatore dilettante signor Perrone Conversindo ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della società U.S. Praia partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria nella stagione sportiva 2011/2012.
Nel ricorso 1'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata redatta in data I1 luglio 2011 la suindicata Società si era impegnata a corrispondere al signor Perrone un premio di tesseramento di € 9.500,00 (novemilacinquecento/00) da erogare in quattro rate e piii precisamente la prima di € 1.500,00 (millecinquecento/00) il 30 settembre, la seconda e la terza ambedue di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) il 30 ottobre 2011 ed il 30 dicembre 2011 e la quarta ed ultima di € 3.000,00 (tremila/00) il 30 marzo 2012.
L'allenatore fa presente inoltre di essere stato esonerato con comunicazione verbale (telefonica) dall'incarico di allenatore in data 10 ottobre 2011 e di essersi tempestivamente messo a disposizione della società sino al termine della stagione sportiva 2011/2012.
Con il reclamo in esame 1'allenatore chiede a questo Collegio di far obbligo alla U.S. Praia di corrispondergli 1'intero importo di € 9.500,00 (novemilacinquecento/00) non avendo la società provveduto ad onorare quanto stabilito nell'accordo economico. Con il predetto ricorso richiede anche "i rimborsi spese viaggi fino alla data di esonero (da quantizzare), oltre gli interessi, rivalutazioni e spese a saldo delle competenze per la stagione sportiva 2011/2012". Il Comitato Regionale Calabria, su richiesta del 19 aprile 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 20 aprile successivo, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 18 luglio 2011. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 19 aprile 2012, ricevuta dalla società U.S. Praia il 29 aprile successivo, ha invitato la società stessa a fornire le proprie controdeduzioni e 1'allenatore a replicare eventualmente alle stesse.
II Collegio esaminata la documentazione pervenuta, considerato altresi che la U.S. Praia nulla ha ritenuto di controdedurre ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento infatti non puo essere presa in considerazione la richiesta del signor Perrone relativa alle spese di viaggio non avendo quantificato le stesse non avendo fornito neanche tutti gli elementi necessari per una Toro individuazione
P.Q.M.
il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dichiara l'obbligo della U.S. Praia, di corrispondere all'allenatore signor Perrone Conversindo la somma di € 9.640,00 (novemilaseicentoquaranta/00) comprensiva di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2011/2012 pari ad € 9.500,00 (novemilacinquecento/00) ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad €140,00 (centoquaranta/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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