F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012. VERTENZA: all. Roberto MASIA / S.S.C. CAPOTERRA (127/12) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012. VERTENZA: all. Roberto MASIA / S.S.C. CAPOTERRA (127/12) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI L'allenatore di Base Uefa "B" Roberto Masia, iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C., con ricorso del 10/04/2012, ha adito questo Collegio Arbitrale affinchè gli venisse riconosciuto il pagamento, da parte della S.S.C. Capoterra, della somma di € 5.000,00, a saldo delle sue spettanze per il premio di tesseramento, stagione sportiva 2010/2011, € 598,50 per spese viaggi, oltre agli interessi di mora ed alla svalutazione monetaria. L'istante, inoltre, ha allegato al ricorso copia dell'accordo economico sottoscritto in data 5/12/2010, in cui a stato stabilito che, per l'espletamento delle funzioni di allenatore della 1^ squadra partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Sardegna della L.N.D., stagione 2010/2011, dovevano essere corrisposti € 5.000,00, da pagarsi in quattro rate aventi scadenze al 30/12/2010 di € 1.500,00, 30/01/2010 di € 1.000,00, 28/02/2010 di € 1.000,00 e 30/03/2010 di € 1.500,00, oltre al rimborso spese per viaggi sostenuti, cosi come per legge. Il ricorrente ha comunicato di essere stato esonerato dalla conduzione tecnica della squadra, avviso telefonico, in data 20/02/2011, ed ha, altresi, allegato idonea documentazione attestante i chilometri dalla sua residenza al campo di giuoco della società Capoterra e le sedute sostenute per allenamenti. Dagli accertamenti esperiti presso il Comitato Regionale Sardegna della L.N.D., da parte della Segreteria di questo Collegio Arbitrale, a emerso che l'accordo economico sottoscritto dalle sopra citate parti e stato depositato presso i loro Uffici in data 25/01/2011. Ancora, la Segreteria di questo Collegio Arbitrale, ha invitato la S.S.C. Capoterra a produrre eventuali controdeduzioni scritte qualora lo avesse ritenuto opportuno ed al ricorrente le osservazioni sulle stesse. La convenuta ha fatto pervenire le proprie osservazioni sostenendo che per le difficoltà economiche in cui si è trovata, sia dalla mancanza di risorse economiche che di organico, hanno determinato la retrocessione in prima categoria, e, pertanto, alla luce delle NOIF della FIGC chiede l'applicazione dell'art. 43 del titolo VII e l'eventuale riconoscimento al sig. Masia del rimborso spese di € 598,50. Sulla scorta della documentazione in atti il Collegio Arbitrale ritiene che il ricorso prodotto dall'allenatore Masia Roberto è meritevole di accoglimento. Il Collegio, in primis, prende alto che la il ricorrente Masia ha prodotto copia del contralto con la indicazione di numero tre rate di premio di tesseramento con la scritta anno 2010 anziche anno 2011, cio si rileva dal contratto regolarmente depositato presso il Comitato Regionale Sardegna della LND e che quanto richiesto dalla convenuta non trova alcun riscontro. Pertanto, al ricorrente spettano € 5.000,00 a saldo delle sue spettanze, € 598,50 per spese viaggi debitamente documentate, oltre ad € 62,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 5.660,50. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo alla S.S.C. Capoterra di corrispondere all'allenatore Roberto Masia l'importo di € 5.000,00 per premio di tesseramento a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2010/2011, di € 598,50 per spese di viaggio, oltre ad 62,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di IF 5.660,50. Nulla e dovuto per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno come da costante orientamento di questo Collegio Arbitrale. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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