F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012. VERTENZA: all. Paolo BIANCONI / S.S. NOVENTA CALCIO SSD a rl (129/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012.
VERTENZA: all. Paolo BIANCONI / S.S. NOVENTA CALCIO SSD a rl
(129/12)
ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI
Con ricorso del 12 aprile 2012 l'allenatore dilettante signor Paolo Bianconi ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della società S.S. Noventa Calcio SSD a rl partecipante al campionato Regionale Juniores del Comitato Regionale Veneto nella stagione sportiva 2010/2011. Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata redatta in data 30 aprile 2010 la suindicata Società si era impegnata a corrispondergli un premio di tesseramento, di € 7.000,00 (settemila/00) comprensive del rimborso spese da erogare in dieci rate mensili ognuna di € 700,00 (settecento/00) e scadenti ciascuna all'ultimo giorno dei mesi di settembre, ottobre, novembre, dicembre 2010 e gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio e giugno 2011. Il ricorrente allega altresi un conteggio relativo al rimborso spese di trasporto alquanto confuso e che non determina esattamente quanto avrebbe speso a tale titolo. Con il reclamo in esame l'allenatore chiede a questo Collegio di far obbligo alla S.S. Noventa Calcio SSD a rl di corrispondergli l'importo di € 4.900,00 (quattromilanovecento/00) avendo la società provveduto ad onorare solo le prime tre rate di quelle stabilite nell'accordo economico per un importo di € 2.100,00 (duemilacento/00). Nel ricorso, sul predetto importo, vengono richiesti anche gli interessi di mora ed il risanamento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il Comitato Regionale Veneto, su richiesta del 4 maggio 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 17 maggio successivo, ha comunicato che non esiste depositato preso di loro alcun "tipo di accordo/contratto inerente l'allenatore in oggetto". La società convenuta ritualmente invitata dalla Segreteria di questo Collegio Arbitrale con lettera raccomandata del 4 maggio 2012 a fornire le proprie controdeduzioni, nulla faceva pervenire, anche perche delta comunicazione scritta non e stato possibile consegnarla in quanto sulla busta restituita alla Segreteria di questo Collegio e stata apposta, dal competente Ufficio Postale, la dicitura "compiuta giacenza". Dalla scheda anagrafica rilasciata dalla F.I.G.C., risulta peraltro che 1'indirizzo della società S.S. Noventa Calcio SSD a rl, a cui devono essere inviate tutte le comunicazioni ufficiali, e esattamente quello riportato sulla raccomandata non consegnata dall'Ufficio Postale e nessuna variazione al riguardo e stata comunicata. Si rileva inoltre che dall'esame dell'accordo economico sottoscritto dalle parti risulta espressamente che il premio di tesseramento annuale a stato pattuito in € 7.000,00 (settemila) e non c'e alcun riferimento ad un eventuale rimborso spese,cosi come asserito dal ricorrente.
Il Collegio considerato altresi che, per i motivi di cui sopra la S.S. Noventa Calcio SSD a rl nulla ha di contro dedotto,ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento,infatti per la stagione sportiva 2011/2012, Limporto massimo a cui si doveva fare riferimento per il campionato Regionale Juniores ammonta ad € 3.000,00 (tremila/00)
P.Q.M.
il Collegio accoglie il ricorso e prendendo come riferimento il massimale previsto per il campionato di appartenenza e cioe € 3.000,00 (tremila/00) dichiara l'obbligo della S.S. Noventa Calcio SSD a rl di corrispondere all'allenatore signor Paolo Bianconi la somma di € 915,00 (novecentoquindici/00)
relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2010/2011 pari ad € 900,00
(novecento/00) ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 15,00 (quindici/00).
L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto per le spese in assenza di prova. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio.
II Collegio decide altresi di trasmettere gli atti alla Procura Federale, per il tramite del proprio Segretario, per avere le parti previsto nell'accordo economico un massimale superiore a quello stabilito dalle norme. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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