F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012. VERTENZA all.. Corrado TRINCAS / S.S.C. CAPOTERRA (132/12) ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012.
VERTENZA all.. Corrado TRINCAS / S.S.C. CAPOTERRA
(132/12)
ARBITRI:sigg.Antonio BARATTA e Domenico CARRETTA
Con ricorso del 16.04.12 l'allenatore di base Trincas Corrado, regolarmente iscritto nei ruoli S.T.
della F.I.G.C., adiva questo Collegio perche gli venisse riconosciuto, da parte della S.S.C. Capoterra il pagamento della somma complessiva di € 3.886,00, poi adeguata ad € 4.886.,00 in quanto nelle more del procedimento maturava anche la ultima rata del mese di Maggio 2012, giusto accordo del
22.08.11 sottoscritto con il legale rappresentante della Società quale allenatore responsabile della prima squadra nel campionato di prima Categoria Regionale girone A, che prevedeva quale premio di tesseramento annuale la corresponsione della somma complessiva di € 5.000,00 suddiviso in dieci rate con scadenza entro il giorno 15 di ogni mese, nonche il rimborso delle spese vive come pattuito.
Produceva il ricorrente idonea documentazione a sostegno delle proprie pretese mentre del deposito di detto accordo riceveva puntuale conferma da parte del competente Comitato la Segreteria del Collegio.
Precisava inoltre il ricorrente di essere stato esonerato nel mese di Ottobre 2011 ed anche al riguardo produceva idonea documentazione concludendo per l'accoglimento della propria domanda maggiorata di interessi legali e rivalutazione monetaria.
Invitata a controdedurre sempre dalla Segreteria del Collegio la convenuta Società lo faceva con propria memoria contenente allegati a firma del proprio Presidente Baire Giuseppe in cui, oltre a contestare le pretese del ricorrente,in quanto lo stesso sarebbe stato assunto per un periodo di prova ma che non avrebbe poi fornito le adeguate garanzie tecniche, confermando che si era dunque giunti alla decisione di rimuoverlo dall'incarico, si contestava anche la bonta e la validità dell'accordo siglato per ragioni formali e di legittimita dei poteri di chi lo avrebbe sottoscritto, ribadendo che non era da considerarsi un accordo economico.
L'allenatore replicava adeguando le proprie pretese economiche e definendo come non meritevoli di ulteriori osservazioni gli assunti avversari. La domanda appare fondata per quanto di ragione. Con la lettera di esonero prodotta in atti la Società riconosce implicitamente che tra la la stessa e l'Allenatore era corrente un rapporto,anche di ordine economico,formalmente regolare a tutti gli effetti, come pure con il riferimento fatto dalla convenuta nelle proprie controdeduzioni alla presunta mancanza di effettivi poteri da parte di chi lo avrebbe siglato, in quanto di sicuro vi e l'esistenza di un accordo scritto; che il ricorrente in buona fede ha dato seguito e che non era di certo proprio dovere accertare chi rappresentasse la Società al momento della firma dello stesso, atteso che poi si e proceduto al suo rituale deposito presso il competente Comitato Regionale. Appare fondata anche la richiesta di rimborso perche documentalmente provata, mentre nulla e dovuto per gli interessi di mora in assenza di prova del danno subito per il ritardato pagamento , come da costante orientamento di questo Collegio, ma sono dovuti gli interessi come per legge nella misura del 2,5 % annuo.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando nella controversia insorta tra l'allenatore Trincas Corrado e la S.S.C. Capoterra, condanna quest'ultima al pagamento in favore dell'istante per le causali di cui in narrativa della somma di € 4.886,00 oltre interessi nella misura del 2,5 % annuo a far data dalla domanda. La presente decisione e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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