F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012. VERTENZA: all.Alfredo CIMINO / ASD MARUGGIO CALCIO (93/12) ARBITRI: Mariano SILVELLO e Mario ROSSINI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012. VERTENZA: all.Alfredo CIMINO / ASD MARUGGIO CALCIO (93/12) ARBITRI: Mariano SILVELLO e Mario ROSSINI Con ricorso del 31 gennaio 2012 1'allenatore dilettante Alfredo Cimino, ha adito questo Collegio Arbitrale, esponendo di aver prestato la propria attività come responsabile della prima squadra dell'ASD Maruggio calcio, partecipante al campionato di Promozione del C.R. Puglia per la stagione sportiva 2011/12. Precisa di aver sottoscritto in data 30 agosto 2011 un accordo economico, regolarmente depositato, con la sopracitata società, la quale si impegnava a corrispondere allo scrivente la somma di euro 9.500,00 in due rate rispettivamente di euro 4.500,00 con scadenza al 30 settembre 2011 e di euro 5.000,00 al 28 dicembre 2011, quale premio di tesseramento. Dichiara di essere stato esonerato in data 22/11/2011 e di aver percepito due acconti di euro 1.500,00 per un totale di euro 3.000,00. In virtù di tanto il ricorrente lamenta il mancato pagamento da parte della società dei rimanenti 6.500,000 euro come pattuito all'atto di assunzione. Alla richiesta da parte del Collegio a fornire le proprie controdeduzioni, la società replicava di disconoscere il contratto stipulato dal presidente Leonardo Demitri, in quanto non fa pia parte dell'ASD Maruggio, e di aver sottoscritto con 1'allenatore un secondo accordo, anche se non depositato, ma puntualmente onorato di euro 3.500,00, alle seguenti scadenze:1. 500,00 euro al 16 settembre, 1.250,00 euro al 21 ottobre 2011 e 750,00 euro al 30 ottobre. Di tali importi ha allegato le ricevute. Il Collegio esaminata la documentazione pervenuta ritiene il ricorso meritevole di parziale ccoglimento, in quanto la società ha documentato il pagamento di euro 3.500,00 e non 3000,00 come sostenuto dal ricorrente. Per quanto riguarda il contratto il Collegio ha tenuto in considerazione solo quello depositato. P.Q.M. Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso dell'allenatore Alfredo Cimino e fa obbligo alla società ADS Maruggio calcio al pagamento della somma di euro 6.000,00 a saldo del premio di tesseramento,oltre ad euro 45 quali interessi legali equitativamente calcolati per un totale di euro 6.045,00. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini,modalità,tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art.94 ter comma 13 delle NOIF ecollegato art.8 comma 15 del CGS.
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