F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012. VERTENZA: all. Giovanni DE PASQUALE / A.S.D. U.G. MANDURIA SPORT (138/12) ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012.
VERTENZA: all. Giovanni DE PASQUALE / A.S.D. U.G. MANDURIA SPORT
(138/12)
ARBITRI: sigg. Domenico CARRETTA e Cesare DOBICI
Con ricorso del 4/05/2012, 1'avv. Domenico Zingari, legale dell'allenatore professionista Giovani De Pasquale, che, peraltro, ha sottoscritto il ricorso, iscritto all'Albo del Settore Tecnico della F.I.G.C., ha adito questo Collegio Arbitrale affinchè gli venisse riconosciuto dalla A.S.D. U.G. Manduria Sport il pagamento della somma di € 7.500,00 per premio di tesseramento e € 930,30 per spese di viaggi oltre gli interessi legali dovuti fino all'effettivo soddisfo.
Il ricorrente nel ricorso precisa:
che, con scrittura privata del 2/09/2011 la A.S.D. U.G. Manduria Sport gli affidava la conduzione tecnica della squadra militante nel campionato di "Promozione Regionale Puglia":
che il contratto, regolarmente depositato presso il competente Comitato Regionale Puglia, prevedeva un premio di tesseramento di C. 7.500,00, da pagarsi in tre rate di € 2.500,00 cadauno con scadenza il giorno trenta dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2011, oltre al rimborso spese viaggi come per legge;
che, veniva sollevato dall'incarico di responsabile tecnico in data 4/11/2011;
che in data 20/03/2012 riscontrava, a mezzo raccomandata, di restare a disposizione fino alla fine del campionato;
che, ad oggi, non ha percepito nulla di quanto pattuito;
che nel periodo compreso dal 28/08/2011 al 4/11/2011 data dell'esonero, ha preso parte a n. 34 sedute di allenamento e n. 12 partite ufficiali e considerato i 32 km percorsi tra la sua residenza (Salice Talentino) al campo di calcio della A.S.D. U.G. Manduria Sport, moltiplicati per il costo della benzina portano il suo credito ad C. 930,30.
Il ricorrente al ricorso ha allegato la copia della scrittura privata, datata 2/09/2011, copia della lettera raccomandata del 22/03/2012 di restare a disposizione della società nonche di sollecito pagamento del suo credito, copia della lettera dell'Automobile Club d'Italia in cui veniva riportata la distanza chilometrica da Salice Salentina (Le) a Manduria, copia di lettera del Ministero dello Sviluppo Economico contenente il prezzo medio della benzina nell'anno 2011. La Segreteria di questo Collegio Arbitrale ha invitato la A.S.D. U.G. Manduria Sport a fornire le proprie controdeduzioni e all'allenatore di replicare alle stesse.
Il contratto sottoscritto dalle parti il 12/09/20116 stato depositato il 24/09/2011, di ciò ne dà notizia il Comitato Regionale Puglia. Il Collegio Arbitrale, esaminata la documentazione pervenuta, non ha dubbi circa la giusta richiesta relativa all'importo di €. 7.500,00 da corrispondere al ricorrente quale premio di tesseramento, nonche di quello di C. 930,30 per spese viaggi, oltre agli interessi eqitativamente calcolati, valutato anche l'omissivo comportamento processuale della convenuta che seppur ritualmente invitata, nulla ha controdedotto al ricorso dell'allenatore De Pasquale Giovanni.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo alla A.S.D. U.G. Manduria Sport di corrispondere all'allenatore De Pasquale Giovanni la somma di €. 7.500,00 per la stagione sportiva 2011/2012 € 930,30 per spese viaggi oltre € 94,00 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di € 8.524,30. Dalla data della delibera e fino al soddisfo andranno calcolati gli interessi che matureranno.
La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 della NOIF e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.-
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