F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012. VERTENZA:all. Enzo RACITI / A.C.D. CITTA’ DI VITTORIA (139/12) ARBITRI: sigg. Mauro DALL’AGLIO elvanoCORRADA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012.
VERTENZA:all. Enzo RACITI / A.C.D. CITTA' DI VITTORIA
(139/12)
ARBITRI: sigg. Mauro DALL'AGLIO elvanoCORRADA
Con ricorso dell'11/05/2012 1'allenatore professionista di 2^ categoria Enzo Raciti,regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., assunto in data 12/10/2011 in qualita di tecnico della 1A squadra della A.C.D. Citta di Vittoria partecipante al campionato di Eccellenza del C.R.Sicilia per la stagione sportiva 2011/2012 adiva questo Collegio Arbitrale perche facesse obbligo alla suddetta Società del pagamento di € 18.000,00 a saldo dell'accordo sottoscritto tra le parti il 12/10/2011, e regolarmente depositato presso il C.R. Sicilia L.N.D., più € 10.350,00 per rimborso spese chilometrico, oltre agli interessi di mora ed al risarcimento del danno derivante dalla svalutazione monetaria. Il ricorrente precisa che si a dimesso 1'8/02/2012. La Società ritualmente invitata con raccomandata del 12/06/2012, non avendo ritirato la stessa entro il termine di giacenza prescritto ( 30gg. Avvisato il 15/06/2012 ), nulla ha contro dedotto. Il Collegio Arbitrale esaminata la documentazione agli atti, considerato che altresi la Società nulla ha contro dedotto, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento, in quanto, come specificato al punto 3 dell'accordo, la somma concordata " forfettaria ed onnicomprensiva di ogni e qualsivoglia attività, assorba ogni altra voce rimborso o indennita ecc. ecc. ", 1' allenatore nulla ha da pretendere come rimborso spese, ed inoltre, viste le dimissioni del tecnico, allo stesso spetta solo la somma per il periodo che ha operato per la Società, 5 mesi, dal 12/10/2011 all'8/02/2012, per un importo di € 9.000,00 visto che come specificato al punto 6 dell'accordo " detto importo dovrà essere versato in un numero massimo di dieci soluzioni di pari importo ecc. ".
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie parzialmente il ricorso e fa obbligo alla A.C.D. Citta di Vittoria di
corrispondere all'allenatore Enzo Raciti € 9.000,00 a saldo dell'accordo economico per la stagione
sportiva 2011/12, oltre ad € 128,38 per interessi equitativamente calcolati, per un totale di €
9.128,38. Nulla e dovuto per il risarcimento della svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva, nel rispetto dei termini, modalita, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle N.O.I.F. e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S.
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