F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012. VERTENZA: all.Giuseppe FIORIELLO / US CAMPOBASSO 1919 asd ( 109/12) ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Cesare DOBICI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012. VERTENZA: all.Giuseppe FIORIELLO / US CAMPOBASSO 1919 asd ( 109/12) ARBITRI:sigg. Gianfranco RICCI e Cesare DOBICI In data 6/03/2012 l'allenatore professionista di II' cat. Fioriello Giuseppe,residente in Trebisacce iscritto nei ruoli della F.I.G.C. tesserato in qualità di responsabile della I^ squadra della società US Campobasso,chiede affinchè gli venga riconosciuto il saldo del premio di tesseramento stipulato tra le parti in forma verbale "per cambio imminente della vecchia società".La società si impegnava a corrispondere allo stesso la somma di euro 25.572,00 come premio di tesseramento,più vitto e alloggio. La società US Campobasso per la stagione 2011/2012 partecipa al campionato di eccellenza molisano.L'allenatore veniva esonerato in data 9/11/2011. L'allenatore dichiara che a tutt'oggi la società ha versato allo stesso soltanto euro 9000,00 così: acconto 2000,00 euro con denaro contante,acconto 2000,00 euro con assegno bancario (non pervenuto) ;acconto 5000,00 euro con assegno bancario (presentato in fotocopia). Alla luce di quanto esposto l'allenatore Fioriello chiede il saldo del premio di" tesseramento" quantificato in euro 16572,00 più gli interessi di mora oltre alla svalutazione monetaria. In data 2/04/2012 il Segretario del Collegio inviava raccomandata alla società,chiedendo le eventuali controdeduzioni alle richieste dell'allenatore ed allo stesso le proprie qualorace ne fossero.In data 11/4/20121'US Campobasso in persona del suo presidente e legale rappresentante Dott.ssa Caracozzi Anna contestava integralmente il contenuto del reclamo asserendo che lo stesso in data 9/09/2011 aveva firmato un contratto regolarmente depositato, che al punto 2 prevedeva espressamente la" gratuità" dell'incarico da parte dell'allenatore .In data 30/5/2012 l'allenatore rispondeva alle controdeduzioni della società dichiarando che le pretese della società erano smentite dalla consegna da parte della stessa di alcuni assegni come acconto al compenso da contratto stabilito. Il Collegio visti i documenti pervenuti ed constatato che in verita un passaggio di denaro tra la US Campobasso e l'allenatore si è verificato,ma basandosi sul contenuto del contratto depositato e sottoscritto tra le parti il reclamo dell'allenatore Fioriello non pub essere preso in considerazione in quanto lo stesso asserisce la gratuità delle prestazioni dell'allenatore. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale respinge il ricorso dell'allenatore Fioriello Giuseppe. La presente delibera è inappellabile.
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