F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012. VERTENZA: all. Luca BATTINI / U.S.D. CAPANNOLI S. B. 1946 (112/12) ARBITRI: sigg. Mauro DALL’AGLIO e Antonio BARATTA
F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012.
VERTENZA: all. Luca BATTINI / U.S.D. CAPANNOLI S. B. 1946
(112/12)
ARBITRI: sigg. Mauro DALL'AGLIO e Antonio BARATTA
Con ricorso del 5 marzo 2012 l'allenatore di base Luca Battini regolarmente iscritto nei ruoli del S.T. della F.I.G.C., assunto in qualità di tecnico responsabile della 1^ squadra della U.S.D.
Capannoli S.B. 1946, partecipante al campionato di 1^ categoria del C.R. Toscana per la stagione sportiva 2011/12, adiva questo Collegio Arbitrale perche facesse obbligo alla suddetta Società,in persona del suo Presidente,del pagamento di € 2.700,00 a saldo dell'accordo sottoscritto con il Presidente Moretti Lampredo il 6/09/2011 e depositato presso il C.R. Toscana il 6/10/2011 come da copia agli atti, per un importo di € 3.600,00 da pagare in otto rate. Il ricorrente dichiarava di essere stato esonerato verbalmente in data 8/11/2011. La Società ritualmente invitata da questo Collegio controdeduceva con raccomandata del 13/04/2012 a firma del nuovo Presidente Squarcini Paolo, precisando che il Sig. Luca Battini non era mai stato esonerato dall'attuale dirigenza e che il contratto era stato redatto dal Sig. Moretti Lampredo, Presidente pro tempore deceduto nello scorso novembre, dopodiche all'allenatore fu prospettato che la Società non poteva più far fronte all'impegno precedentemente preso di € 450,00 mensili, ma solo ad un rimborso spese di € 100,00 mensili. Dopo questo incontro il Sig. Battini Luca non si presento agli allenamenti per 3 - 4 volte lasciando la squadra senza conduzione tecnica e in seguito ad una sconfitta dette le dimissioni, ma solo verbalmente. Richiamato infine perche ritirasse le proprie dimissioni, 1'allenatore accetto con riserva questa decisione, e successivamente vista 1'alternanza di presenze e assenze, gli fu offerto di dirigere il settore tecnico, ma lui rifiutò e da allora in poi non si presento più, ritornando solo dopo circa otto giorni con una lettera di esonero datata 8/11/2011 e firmata dall'allora Presidente Moretti Lampredo il quale dopo pochi giorni mori. Solo allora il Presidente Squarcini, vista la lettera di esonero, chiamo 1'attuale allenatore Gaspieri Fabio. In conclusione la Società, ricordando che il sig. Battini ha ricevuto due assegni di € 450,00 cadauno per i mesi di novembre e dicembre 2011, dichiara che "non intende pagare i 450,00 euro concordati a suo tempo dal Sig. Moretti, in quanto il settore dilettantistico non ha fini di lucro,ma solo di educazione e rimborso spese". Con raccomandata del23/04/20121'allenatore ribadiva le sue richieste e allegava copia della lettera di esonero, dichiarando che il rapporto con la Società si e interrotto alla data della lettera stessa. La Società con raccomandata del 30/04/2012 ribadiva che 1'allenatore non era mai stato esonerato e che fu lui invece a dare le dimissioni, dicendo che la squadra aveva bisogno di una scossa, e nel momento che era stato assunto un nuovo allenatore, il Sig. Battini ritirava le proprie dimissioni comportandosi in maniera scorretta. Il documento di esonero allegato alla lettera e privo di validità per due buone ragioni:
1. Perche il documento a firma Moretti Lampredo e stato redatto in data 8/11/2011 mentre il Sig. Moretti aveva presentato le proprie dimissioni in data 24/10/2011 e quindi non era più in carica come da lettera in vostro possesso e che alleghiamo in copia.
2. Perche la firma non è del Sig. Moretti Lampredo, che purtroppo quel giorno si trovava morente in ospedale come potete constatare mettendo a confronto i due documenti.
Pertanto il Sig. Battini ci deve dimostrare come ha fatto ad avere la lettera di esonero con firma di persona ignota a nome del Sig. Moretti che tra l'altro non era più in carica. La Società ribadisce di non riconoscere questo documento e vista la volontà del Sig. Battini di volere a tutti i costi 1'indennizzo, questa U.S. ritiene che per come si e comportato egli abbia ricevuto anche troppo. In data 7/05/2012 1'allenatore smentisce quanto sostenuto dalla Società e riconferma quanto richiesto nel ricorso a suo tempo avanzato, ed in merito alla lettera di esonero, fa presente che il documento e stato depositato presso il C.R. Toscana / L.N.D. il 25/11/2011 come si evince dal timbro dello stesso C.R. Toscana.
Il Collegio Arbitrale,esaminata la documentazione agli atti e considerato che la Società nella raccomandata del 13/04/2012,visto il presunto comportamento dell'allenatore (assenza agli allenamenti, dimissioni, proposta di altro incarico rifiutata dal tecnico come nei suoi diritti), non lo ha segnalato agli organi competenti, ma presa visione della lettera di esonero firmata dall'allora Presidente Moretti Lampredo, redatta su carta intestata della Società, con apposto il timbro rotondo della stessa e depositata presso il C.R. Toscana / L.N.D. il 25/11/2011 e non contestata dalla U.S.D. Capannoli S.B. 1946,ritiene che vengano a cadere anche le contestazioni proposte dalla stessa nella raccomandata del 30/04/2012.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale accoglie il ricorso e fa obbligo alla U.S.D. Capannoli S.B. 1946 di corrispondere all'allenatore Luca Battini € 2.700,00 a saldo delle sue spettanze per la stagione sportiva 2011/2012. La presente delibera è inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutela e sanzione previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter. comma 13 della N.O.I.F. e collegato art. 8 comma 15 del C.G.S..
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