F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012. VERTENZA:all.Damiano MORRA / S.S.. PORTORECANATI ASD (120/12) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Mariano SILVELLO

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012. VERTENZA:all.Damiano MORRA / S.S.. PORTORECANATI ASD (120/12) ARBITRI:sigg.Mario ROSSINI e Mariano SILVELLO Con ricorso del 14.03.2012 l'allenatore dilettante Morra Damiano ha adito questo Collegio Arbitrale, affinchè previo accertamento della propria richiesta dichiari l'obbligo per la convenuta società S.S. PORTORECANATI A.S.D., partecipante al campionato Promozione del Comitato Regionale Marche,di corrispondergli la somma di € 4.500,00 oltre agli interessi legali e la svalutazione monetaria, saldo del premio pattuito con l'accordo del 9/11/2011 regolarmente depositato presso il suddetto Comitato. A sostegno del ricorso il Sig. Morra allega copia della scrittura privata stipulate tra le parti che prevedeva un premio di tesseramento di € 7.500,00 da corrispondere in quattro rate da pagarsi alle seguenti scadenze: € 1.500,00 al 30/11/2011; € 1.500,00 al 30/12/2011; € 2.500,00 al 28/02/2012 ed € 2000,00 al 30/4/2012, per la conduzione tecnica della squadra in qualità di allenatore responsabile, con quattro allenamenti settimanali. Con nota del 12 aprile 2012 la Segreteria di questo Collegio ha invitato le parti a produrre proprie note difensive. La società convenuta con proprie note ha fatto presente che al Sig. Morra nulla e dovuto in quanto ha fornito la sua attività lavorativa per soli venticinque giorni e che dall' 11 dicembre 2011 e stato esonerato. Per la sua prestazione lavorativa gli a stata corrisposta la somma di € 3000,00 pertanto si ritiene che per il periodo di collaborazione e stato remunerato in modo adeguato. Le parti, infatti avevano verbalmente deciso che in caso in cui la prestazione non fosse stata soddisfacente il Sig. Morra avrebbe dato le dimissioni. Nella nota di replica il ricorrente ha ribadito la sua richiesta iniziale, reiterata con la diffida del 6/03/2012 in virtù dell'accordo economico che prevedeva un corrispettivo di € 7.500,00, precisando che nessuna clausola verbale era stata stipulata tra le parti e, in particolare,nulla era stato previsto in caso di esonero. Il Collegio esaminata la documentazione osserva che il ricorso e meritevole di accoglimento in quanto il Sig. Morra pur essendo stato esonerato in data 11 dicembre 2011, con la lettera di diffida del 6 marzo 2012 si e reso disponibile a fornire le prestazioni contrattualmente previste e, nessuna clausola diversa e stata prevista nell'accordo del 9 novembre 2011. P.Q.M. Il Collegio Arbitrale fa obbligo alla società S.S.. PORTORECANATI A.S.D. di corrispondere all'allenatore Morra Damiano la somma richiesta di € 4.500,00 a saldo del premio tesseramento oltre ad € 28,00 per interessi equitativamente calcolati per un totale di € 4.528,00. La presente delibera e inappellabile ed immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità tutela e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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