F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012. VERTENZA: all. Giampaolo GENTILE / U.S. PRAIA (122/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI

F.I.G.C. – COLLEGIO ARBITRALE PRESSO LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – 2012/2013 – COMUNICATO UFFICIALE N.1 del 27/10/2012– Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul COMUNICATO UFFICIALE LND N. 100 del 05/11/2012. VERTENZA: all. Giampaolo GENTILE / U.S. PRAIA (122/12) ARBITRI: sigg. Cesare DOBICI e Gianfranco RICCI Con ricorso del 28 marzo 2012 1'allenatore dilettante signor Giampaolo Gentile ha adito questo Collegio Arbitrale esponendo di aver prestato la propria attività di allenatore della prima squadra della società U.S. Praia partecipante al campionato di Promozione del Comitato Regionale Calabria nella stagione sportiva 2011/2012. Nel ricorso l'allenatore precisa che, con regolare scrittura privata redatta in data 11 ottobre 2011 la suindicata Società si era impegnata a corrispondere al signor Gentile un premio di tesseramento, di € 9.500,00 (novemilacinquecento/00) più € 500,00 (cinquecento/00) per rimborso spese da erogare in sette rate mensili di cui la prima di € 1.000,00 (mille/00) scadente il 30 ottobre 2011 e le altre sei ciascuna di € 1.500,00 (millecinquecento/00) scadenti all'ultimo giorno dei mesi di novembre e dicembre 2011 e gennaio, febbraio, marzo ed aprile 2012. Con il reclamo in esame 1'allenatore chiede a questo Collegio di far obbligo alla U.S. Praia di corrispondergli l'importo di € 8.600,00 (ottomilaseicento/00) avendo la società provveduto ad onorare solo € 1.400,00 (millequattrocento/00) di quanto stabilito nell'accordo economico. Il Comitato Regionale Calabria, su richiesta del 13 aprile 2012 del Segretario del Collegio Arbitrale, con lettera del 20 aprile successivo, ha trasmesso copia del contratto regolarmente depositato in data 14 ottobre 2011. Il Segretario del Collegio, con raccomandata del 19 aprile 2012, ricevuta dalla società U.S. Praia il 29 aprile successivo, ha invitato la società stessa a fornire le proprie controdeduzioni e 1'allenatore a replicare eventualmente alle stesse. Il Collegio ha rilevato che dall'esame dell'accordo economico sottoscritto dalle parti risulta espressamente che il premio di tesseramento era stato pattuito in € 10.000,00 (diecimila) e non in e 9.500,00 (novemilacinquecento/00) più € 500,00 (cinquecento/00) per rimborso spese così come asserito dal ricorrente.Quanto detto viene altresi confermato dal fatto che il rimborso spese, cos! come di consuetudine, e specificatamente previsto al capoverso 2b) del punto 2 dell'accordo economico in argomento. Considerato altresi che la U.S. Praia nulla ha ritenuto di contro dedurre, ritiene il ricorso meritevole di parziale accoglimento infatti, per la stagione sportiva 2011/2012, l'importo massimo a cui si doveva fare riferimento per il campionato di promozione ammonta ad € 9.500,00 (novemilacinquecento/00), P.Q.M. il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e prendendo come riferimento il massimale previsto per il campionato di appartenenza e cioe € 9.500,00 (novemilacinquecento/00) dichiara 1'obbligo della U.S. Praia di corrispondere all'allenatore signor Giampaolo Gentile la somma di € 8.220,00 (ottomiladuecentoventi/00) relativa al saldo di quanto dovutogli per la stagione sportiva 2011/2012 pari ad € 8.100,00 (ottomilacento/00) ed agli interessi legali equitativamente calcolati pari ad € 120,00 (centoventi/00). L'importo verrà maggiorato, al tasso legale, fino alla data dell'effettivo soddisfo. Nulla e dovuto infine per l'invocato risarcimento da svalutazione monetaria in difetto di prova del relativo danno, come da costante orientamento di questo Collegio. 11 Collegio decide altresi di trasmettere gli atti alla Procura Federale, per il tramite del proprio Segretario, per avere le parti previsto nell'accordo economico un massimale superiore a quello stabilito dalle norme. La presente delibera e inappellabile e immediatamente esecutiva nel rispetto dei termini, modalità, tutele e sanzioni previste dalle disposizioni dell'art. 94 ter comma 13 delle NOIF e collegato art. 8 comma 15 del CGS.
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