F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037 del 07 Novembre 2012 (102) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AURELIO DE LAURENTIS (Presidente e Amministratore delegato della Società SS Calcio Napoli Spa), Società SS CALCIO NAPOLI Spa • (nota n. 1959/94 pf12-13/AM/ma del 9.10.2012).

F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037 del 07 Novembre 2012 (102) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: AURELIO DE LAURENTIS (Presidente e Amministratore delegato della Società SS Calcio Napoli Spa), Società SS CALCIO NAPOLI Spa • (nota n. 1959/94 pf12-13/AM/ma del 9.10.2012). Il deferimento Con provvedimento del 9.10.2012, il Procuratore federale deferiva avanti questa Commissione: - il Signor Aurelio De Laurentis, all’epoca dei fatti, Presidente e Amministratore delegato della Società SS Calcio Napoli Spa, per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1 e 5, comma 1, CSG, per aver dato disposizione di non far presentare la propria squadra alla prevista e obbligatoria partecipazione alla cerimonia di premiazione della Supercoppa di Lega 2012-13, nonché per aver espresso pubblicamente dichiarazioni lesive del prestigio del direttore di detta gara, apparse sul quotidiano "Il Corriere dello Sport” in data 13.8.2012; - la Società SS Calcio Napoli Spa, per rispondere ai sensi dell’art. 4, comma 1, CGS, a titolo di responsabilità diretta delle violazioni ascritte al proprio Presidente. All’inizio della riunione odierna il Sig. Aurelio De Laurentis e la Società SS Calcio Napoli Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Aurelio De Laurentis e la Società SS Calcio Napoli Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS [“pena base per il Sig. Aurelio De Laurentis, sanzione dell’inibizione di giorni 15 (quindici) oltre all’ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 25.000,00 (€ venticinquemila/00); pena base per la Società SS Calcio Napoli Spa, sanzione dell’ammenda di € 40.000,00 (€ quarantamila/00), diminuita ai sensi degli artt. 23 e 24 CGS a € 20.000,00 (€ ventimila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; visto l’art. 24, comma 1, CGS, secondo il quale, in caso di ammissione di responsabilità e di collaborazione fattiva da parte dei soggetti sottoposti al procedimento disciplinare per la scoperta o l’accertamento di violazioni regolamentari, gli Organi giudicanti possono ridurre, su proposta della Procura federale, le sanzioni previste dalla normativa federale ovvero commutarle in prescrizioni alternative o determinarle in via equitativa; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni: ▪ ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) al Signor Aurelio De Laurentis; ▪ ammenda di € 20.000,00 (€ ventimila/00) per la Società SS Calcio Napoli Spa. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
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