F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037 del 07 Novembre 2012 (104) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO CONTE (Allenatore tesserato per la Società FC Juventus Spa), Società FC JUVENTUS Spa • (nota n. 1960/197 pf12-13/SP/blp del 9.10.2012).
F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037 del 07 Novembre 2012
(104) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO CONTE (Allenatore tesserato per la Società FC Juventus Spa), Società FC JUVENTUS Spa • (nota n. 1960/197 pf12-13/SP/blp del 9.10.2012).
Con atto del 9.10.2012 la Procura federale ha deferito:
- il Sig. Antonio Conte, allenatore tesserato della Società FC Juventus Spa;
- la Società FC Juventus Spa,
per rispondere:
il primo, della violazione dell’art. 1, comma 1, CGS e dell’art. 5, comma 1, CGS, per avere espresso, mediante le dichiarazioni rese durante la conferenza stampa del 23.8.2012 e pubblicate su organi di informazione e specificamente riportate nella parte motiva, giudizi e rilievi lesivi della reputazione degli Organi di giustizia sportiva, adombrando dubbi sulla correttezza dell'operato dell’Ufficio della Procura federale e sulla imparzialità delle decisioni rese dagli Organi giudicanti, come descritto nella parte motiva; la Società FC Juventus Spa della violazione di cui agli artt. 4, comma 2, e 5, comma 2, CGS a titolo di responsabilità oggettiva per la violazione ascritta al proprio tesserato. All’inizio della riunione odierna il Sig. Antonio Conte e la Società FC Juventus Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di patteggiamento ai sensi dell’art. 23, CGS. In proposito, la Commissione ha adottato la seguente ordinanza:
“La Commissione disciplinare nazionale, rilevato che, prima dell’inizio del dibattimento, il Sig. Antonio Conte e la Società FC Juventus Spa, tramite il proprio difensore, hanno depositato istanza di applicazione di sanzione ai sensi dell’art. 23 CGS [“pena base per il Sig. Antonio Conte, sanzione dell’ammenda di € 37.500,00 (€ trentasettemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a € 25.000,00 (€ venticinquemila/00); pena base per la Società FC Juventus Spa, sanzione dell’ammenda di € 37.500,00 (€ trentasettemilacinquecento/00), diminuita ai sensi dell’art. 23 CGS a 25.000,00 (€ venticinquemila/00)]; considerato che su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Procuratore federale; visto l’art. 23, comma 1, CGS, secondo il quale i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, possono accordarsi con la Procura federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all’Organo giudicante l’applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura; visto l’art. 23, comma 2, CGS, secondo il quale l’Organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti del richiedente; rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue, P.Q.M. la Commissione disciplinare nazionale dispone l’applicazione delle seguenti sanzioni:
▪ ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) al Signor Antonio Conte;
▪ ammenda di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) alla Società FC Juventus Spa.
Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti”.
Share the post "F.I.G.C. – COMMISSIONE DISCIPLINARE NAZIONALE – 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 037 del 07 Novembre 2012 (104) – DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE A CARICO DI: ANTONIO CONTE (Allenatore tesserato per la Società FC Juventus Spa), Società FC JUVENTUS Spa • (nota n. 1960/197 pf12-13/SP/blp del 9.10.2012)."