COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 59 DEL 07.11.2012 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE RECLAMO n°8 della Società A.S.D. SPORTING FRANCAVILLA 2009 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale al n. 46 del 18.10.2012(Ammenda € 500,00, UN punto di penalizzazione squalifica allenatoreLUCERA Giancarlo fino , 17.10.2013).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 59 DEL 07.11.2012
DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
RECLAMO n°8 della Società A.S.D. SPORTING FRANCAVILLA 2009
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale al n. 46 del 18.10.2012(Ammenda € 500,00, UN punto di penalizzazione squalifica allenatoreLUCERA Giancarlo fino ,
17.10.2013).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
cui al Comunicato Ufficiale
LUCERA Giancarlo fino al
la reclamante impugna le sanzioni irrogate dal giudice di primo grado contestando il con ptenuto del rapporto arbitrale da cui le stesse
traggono origine.
Nello specifico chiede la revoca della sanzione del punto di penalizzazione e l’annullamento o la congrua riduzione di tutte le
squalifiche e della multa irrogata dal primo giudice poiché sproporzionate al reale accadimento dei fatti.
Il Direttore di gara riporta nel supplemento di rapporto che a fine gara il calciatore R cizzo della società Juvenilia manteneva un
comportamento offensivo e minaccioso nei confronti di un giocatore avversario;
- che successivamente l’allenatore sig. Lucera Giancarlo della società Sporting Francavilla si avventava con inaudita violenza sul
calciatore Rizzo Enrico afferrandolo vistosamente e ripetutamente dal collo e dai capelli, colpendolo con schiaffi;
- che sostenitori della società Sporting Francavilla, entrati abuisivamente in camp no da un cancello appositamente aperto,
aggredivano l’assistente di parte della società Juvenilia, colpendolo con violenti schiaffi, nonché successivamente attingevano con
ripetuti sputi l'arbitro rendendo necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine per farlo rie pntrare negli spogliatoi;
Lo stesso doveva essere scortato dalle Forze dell’Ordine per lasciare l’impianto sportivo;
La Commissione fa presente che, ai sensi dell’art.35, comma 1, del C.G.S., il rappor hto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e
privilegiata e, pertanto, non può essere tenuta in considerazione la ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante in maniera
differente da quella effettuata dal direttore di gara in maniera, peraltro, chiara e puntuale
Pertanto l'entità delle pene irrogate dal primo giudice appaiono congrue ed adeguate alla gravità dei fatti verificatisi.
P.Q.M.
Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.
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