COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul Comunicato Ufficiale N° 77 del 08.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. MORICONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 16.11.2012 A CARICO DEL DIRIGENTE CUPELLI ENRICO E DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TONELLI ENRICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 59 DEL 18.10.2012 (Gara: CAGIS 2010 – MORICONE del 14.10.2012 – Campionato II Categoria)
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crlazio.org e sul
Comunicato Ufficiale N° 77 del 08.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. MORICONE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 16.11.2012 A CARICO DEL DIRIGENTE CUPELLI ENRICO E DI SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE TONELLI ENRICO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 59 DEL 18.10.2012 (Gara: CAGIS 2010 – MORICONE del 14.10.2012 – Campionato II Categoria)
La Commissione Disciplinare visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; tenuto conto che in via preliminare il reclamo avverso l’inibizione del Dirigente CUPELLI ANDREA fino al 16.11.2012 è da considerarsi inammissibile ai sensi dell’art. 45 del C.G.S. in quanto inferiore ad un mese; osservato che l’assunto della reclamante che nega qualsiasi responsabilità a carico del TONELLI è smentito dal contenuto del rapporto arbitrale, fonte primaria di prova (art. 35 del C.G.S.) in cui viene evidenziato il comportamento reiteratamente offensivo e gravemente minaccioso del citato calciatore nei confronti dell’arbitro. Premesso quanto sopra, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo in argomento confermando le decisioni impugnate. La tassa reclamo va incamerata.
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