COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 08.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SPORTING LANUSEI (Campionato Regionale Calcio a Cinque) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 15 del 24.10.2012. Gara Futsal Glema / Sporting Lanusei del 19.10.2012.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 08.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare POL. SPORTING LANUSEI (Campionato Regionale Calcio a Cinque) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 15 del 24.10.2012. Gara Futsal Glema / Sporting Lanusei del 19.10.2012. Con reclamo tempestivamente depositato lo Sporting Lanusei ricorre avverso il provvedimento del Giudice Sportivo con il quale è stata inflitta la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 6, la penalizzazione di un punto in classifica e ammenda di Euro 150,00 per prima rinuncia; e ciò perché lo Sporting Lanusei risulta rinunciataria, non essendosi presentata alla gara regolarmente posta in calendario contro la Futsal Glema. La reclamante nei motivi dell’impugnazione chiede la ripetizione della gara assumendo che non vi sarebbe alcuna nota che specificava la variazione del giorno e dell’ora della gara che ci occupa. La Commissione, letti gli atti ed esaminato il referto arbitrale delibera di respingere il reclamo. Infatti al primo Comunicato Ufficiale n°10 del 19.09.2012 – che indicava per la Futsal Glema il giorno di gara nel sabato alle ore 20:00 – ne seguiva un altro, e precisamente il Comunicato Ufficiale n° 11 del 26.09.2012 che specificava che la società Futsal Glema giocava in Iglesias, nella giornata di venerdì alle ore 21:15. Ne deriva che la reclamante doveva sapere sulla scorta dell’ultimo Comunicato ufficiale della variazione de qua, di talchè i motivi dell’impugnazione sono del tutto privi di fondamento. Per queste ragioni la Commissione Disciplinare conferma il provvedimento impugnato e dispone l’incamero della tassa.
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