COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 08.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. LAURAS (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 16 del 02.11.2012. Gara Porto Rotondo / Lauras del 28.10.2012

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 08.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare S.S. LAURAS (Campionato di Promozione) Avverso delibera Giudice Sportivo C.U. n° 16 del 02.11.2012. Gara Porto Rotondo / Lauras del 28.10.2012 La Società Lauras, in relazione alla partita di cui in epigrafe, ha proposto rituale reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo con la quale è stata disposta la squalifica per cinque gare del calciatore Andreoli Domenico perché “espulso per aver colpito con un calcio un giocatore avversario, alla notifica del provvedimento lanciava contro il direttore di gara una bottiglia d’acqua che lo attingeva alla gamba destra; nel lasciare il terreno di gioco rivolgeva frasi offensive all’indirizzo dello stesso arbitro”. La società Lauras, nell’atto di reclamo, pur riconoscendo che il giocatore protestava vivacemente con l’arbitro, esclude che lo stesso abbia usato la bottoglietta per colpire lo stesso, essendosi egli limitato a scagliarla a terra per sfogare il suo nervosismo, ed afferma che egli successivamente si pentiva del suo comportamento e si scusava con il direttore di gara. Dalla lettura del rapporto arbitrale peraltro si rileva con certezza che l’Andreoli, espulso per avere tirato un calcio alla schiena di un giocatore avversario, scagliava sulle gambe del direttore di gara una bottiglia d’acqua fredda e poi si allontanava dal campo profferendo nei suoi confronti frasi offensive e triviali. Tutto ciò premesso, la Commissione ritiene che la decisione del Giudice Sportivo debba essere confermata in quanto l’atteggiamento dell’Andreoli, costituito da un atto di violenza nei confronti di un avversario e da un comportamento gravemente offensivo verso l’arbitro, merita di essere sanzionato con cinque giornate di squalifica. Per questi motivi, la Commissione DELIBERA il rigetto del reclamo. Dispone l’incameramento della tassa.
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