COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 07.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Calcio Saonara Villatora Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 33 del 17/10/2012 –Applicazione art. 17 C.G.S. e art. 34 bis NOIF gara Vigontina – Saonara Villatora del 9/9/2012; Inibizione Dirigente Accompagnatore sino 29/10/2012 Bacco Florido – Campionato di Promozione

COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 07.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso A.S.D. Calcio Saonara Villatora Avverso delibere Giudice Sportivo Regionale Territoriale di cui al Comunicato n. 33 del 17/10/2012 –Applicazione art. 17 C.G.S. e art. 34 bis NOIF gara Vigontina – Saonara Villatora del 9/9/2012; Inibizione Dirigente Accompagnatore sino 29/10/2012 Bacco Florido – Campionato di Promozione La Società A.S.D. Calcio Saonara Villatora ha presentato ricorso avverso le delibere assunte dal Giudice Sportivo Regionale Territoriale e pubblicata nel Comunicato n. 33 del 17/10/2012 con le quali ha adottato le sanzioni disciplinari indicate in epigrafe per i seguenti motivi : “il G.S. ha verificato l'inosservanza del regolamento prescritto da parte del Saonara Villatora, non avendo schierato, dal 36' del 2° tempo fino alla fine della partita, uno dei tre giovani richiesti. Nello specifico al 36' del 2° tempo sarebbe uscito il giocatore in distinta indicato con il n. 10 (Vignato Alberto), unico della classe 1993 sostituito con altro di classe 1984, pertanto in campo la società Calcio Saonara Villatora schierava solo due dei tre giocatori previsti dal regolamento. La Società Calcio Saonara Villatora ha presentato proprie difese, adducendo che vi fosse discordanza tra i dati riportati in distinta consegnata all'Arbitro e giocatori scesi in campo. Nella fattispecie il giocatore Rigato Andy (classe 1990) indicato in distinta con il n. 8 sarebbe sceso in campo con la maglia n.10, mentre il giocatore Vignato Alberto (classe 1993) indicato con il n. 10 avrebbe indossato la maglia con il n. 8, pertanto il giocatore uscito al 36' sarebbe quello della classe 1990 e non classe 1993. Emerge peraltro dal R.A. che dal controllo preliminare alla disputa della gara l'Arbitro nonchè gli A.A., non riscontravano la predetta discordanza, ma viene confermato che i giocatori della società Calcio Saonara Villatora indossavano, al momento dell'appello, la maglia con il numero indicato in distinta. Va altresì sottolineato che la società sottoscriveva il modulo di sostituzione indicando che ad uscire era il giocatore con il n. 10 in distinta, Vignato Alberto, senza nulla eccepire in tale momento, unico in cui l'Arbitro poteva accertare l'inversione di maglia, eventualmente avvenuta senza preventiva autorizzazione e comunicazione allo stesso”. La Commissione Disciplinare Territoriale esaminato il ricorso presentato dal Calcio Saonara Villatora; vista la documentazione ufficiale in atti; sentito il legale rappresentante della Società ricorrente; sentito, altresì, personalmente l’arbitro che ha confermato che al momento della verifica dei documenti e dell’appello prima della gara, i calciatori della Società Saonara Villatora corrispondevano per identità e numero di maglia a quelli riportati nella relativa distinta formazione squadra P.Q.M. la Commissione Disciplinare Territoriale delibera - di rigettare il ricorso presentato dal Calcio Saonara Villatora; - di confermare la sanzione sportiva della perdita della gara a carico del Calcio Saonara Villatora in base ai disposti di cui agli artt. 17 C.G.S. e 34 bis delle NOIF da applicare alla gara oggi presa in esame del che viene così omologata : Vigontina – Saonara Villatora 3 - 0; - di confermare la sanzione della inibizione a carico del Sig. Bacco Florido sino al 29/10/2012 (già scontata); - di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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