COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 07.11.2012 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso S.S. Staffolo Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di Piave di cui al Comunicato n. 15 del 24/10/2012 – Squalifica per tre giornate giocatore Artico Stefano – Campionato di 3^ Categoria
COMITATO REGIONALE VENETO Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcvenetocalcio.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 40 del 07.11.2012
Delibere della Commissione Disciplinare
Ricorso S.S. Staffolo
Avverso delibera Giudice Sportivo Delegazione Distrettuale di S.Donà di Piave di cui al Comunicato n. 15 del 24/10/2012 – Squalifica per tre giornate giocatore Artico Stefano – Campionato di 3^ Categoria
La Società S.S. Staffolo ha presentato ricorso avverso la delibera assunta dal Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di S.Donà e pubblicata nel Comunicato n. 15 del 24/10/2012 con la quale ha adottato la sanzione della squalifica per tre giornate a carico del giocatore Artico Stefano : “in una azione di gioco colpiva con una gomitata al volto un avversario, disinteressandosi del pallone.”
La Commissione Disciplinare Territoriale
esaminato il ricorso presentato dalla S.S. Staffolo;
vista la documentazione ufficiale in atti;
sentito l’arbitro per le vie brevi che ha confermato integralmente quanto riportato nel rapporto di gara e nel supplemento, precisando, peraltro, che il calciatore Artico ha deliberatamente colpito al volto con una gomitata un avversario, disinteressandosi dell’azione di gioco, pur essendo in netto vantaggio rispetto al pallone;
valutata la decisione dell’Organo di Giustizia di primo grado che appare assolutamente congrua;
constatato che non sono emersi elementi che possano modificare la delibera impugnata
P.Q.M.
la Commissione Disciplinare Territoriale
delibera
- di respingere il ricorso presentato dalla S.S. Staffolo;
- di confermare la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Artico Stefano;
- di disporre l’addebito della tassa reclamo non versata.
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