COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 6 – Reclamo ASD Ca de Rissi avverso la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara del Campionato di Terza Categoria Ca de Rissi – Avosso del 13 ottobre 2012. C.U. n. 18 del 18.10.2012 Delegazione Provinciale di Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 6 - Reclamo ASD Ca de Rissi avverso la sanzione della punizione sportiva di perdita della gara del Campionato di Terza Categoria Ca de Rissi - Avosso del 13 ottobre 2012. C.U. n. 18 del 18.10.2012 Delegazione Provinciale di Genova. Il reclamo è inammissibile perché inoltrato oltre il termine previsto dall’art. 46 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva. I reclami di secondo grado alla Commissione Disciplinare devono essere spediti entro il termine perentorio di sette giorni dalla pubblicazione sul Comunicato Ufficiale riportante la decisione che s’intende impugnare. Per questi motivi la C.D. dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dalla ASD Ca de Rissi astenendosi dall’esame di merito. La tassa reclamo, non versata e addebitata in conto, va incamerata.
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