COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 2 – Procura Federale, deferimento del calciatore Sergio Carreno Guerrero e del dirigente Domenico Fucci, tesserati per l’ASD ARCI Pontecarrega Calcio per violazione dell’art. 1/1 CGS; deferimento dell’ASD ARCI Pontecarrega Calcio per responsabilità oggettiva.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 2 - Procura Federale, deferimento del calciatore Sergio Carreno Guerrero e del dirigente Domenico Fucci, tesserati per l’ASD ARCI Pontecarrega Calcio per violazione dell'art. 1/1 CGS; deferimento dell’ASD ARCI Pontecarrega Calcio per responsabilità oggettiva. Con atto datato 26 settembre 2012 il Sostituto Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare: Sergio Carreno Guerrero, calciatore nato il 6.11.1986 (all’epoca dei fatti non tesserato ma egualmente utilizzato in maniera irregolare dalla società ASD Arci Pontecarrega Calcio) per violazione dell’art. 1/1 CGS in relazione all’art. 10 comma 2 CGS per aver disputato nel periodo tra il 14.11.2011 e il 7.5.2012 otto gare del Campionato di Calcio a 5 serie D senza averne titolo perché sprovvisto di tesseramento; Domenico Fucci, dirigente accompagnatore della squadra, per violazione dell’art. 1/1 CGS in relazione all’art. 10 comma 2 CGS, per aver sottoscritto le distinte dichiarando la posizione regolare dei calciatori partecipanti alle gare; ASD Arci Pontecarrega Calcio per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ovvero ai soggetti qualificatisi come tali; il tutto come meglio specificato nell’atto di deferimento notificato agli interessati direttamente dalla Procura Federale. All’odierna riunione sono assenti le parti deferite che non si sono avvalse della facoltà di depositare memorie difensive. La Procura Federale è rappresentata dall’avv. Marco Stefanini, che ha sostenuto il principio di colpevolezza dei deferiti con la richiesta delle seguenti sanzioni: Sergio Carreno Guerrero: squalifica per quattro giornate effettive di gara; Domenico Fucci: inibizione temporanea per quattro mesi; Società ASD Arci Pontecarrega Calcio: otto punti di penalizzazione nella classifica del corrente Campionato e ammenda di € 1000,00. La Commissione Disciplinare, presa visione del fascicolo trasmesso dalla Procura Federale dal quale emergono i fatti addebitati ai deferiti, non può che accogliere il deferimento con l’irrogazione delle seguenti sanzioni: Sergio Carreno Guerrero: squalifica per due giornate effettive di gara da scontarsi non appena il calciatore avrà regolarizzato il suo tesseramento a favore della FIGC; Domenico Fucci, dirigente tesserato ASD Arci Pontecarrega Calcio: inibizione temporanea per mesi due; Società ASD Arci Pontecarrega Calcio: ammenda di € 200,00 oltre alla penalizzazione di due punti in classifica. Poiché la società nella corrente stagione sportiva 2012-2013 non disputa il Campionato di Calcio a 5 la neutralizzazione di questa sanzione è differita al primo torneo della stessa fattispecie al quale dovesse iscriversi negli anni futuri; e in tal senso delibera. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
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