COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 6 – Reclamo del calciatore Simone Piccinini, tesserato soc. Toirano, avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara – Gara Val Prino – Toirano del 29 ottobre 2012 Campionato Calcio a Cinque serie D. C.U. n. 17 del 2.11.2012 Delegazione Provinciale di Imperia.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 6 - Reclamo del calciatore Simone Piccinini, tesserato soc. Toirano, avverso la squalifica per tre giornate effettive di gara - Gara Val Prino - Toirano del 29 ottobre 2012 Campionato Calcio a Cinque serie D. C.U. n. 17 del 2.11.2012 Delegazione Provinciale di Imperia. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo presentato dal calciatore Simone Piccinini avverso la propria squalifica per tre giornate; esaminati gli atti ufficiali dai quali si rileva che il calciatore è stato espulso perché, in reazione a un fallo subito da un avversario, si scagliava contro il giocatore che lo aveva colpito e gli sferrava un calcio da dietro spingendolo con le mani e facendolo cadere a terra; respinte, perché non rilevabili negli atti ufficiali, le eccezioni con le quali il reclamante propone una differente versione dai fatti; respinta la richiesta d’audizione in giudizio perché non formulata in forma esplicita; ricordato che il giudizio sportivo s’incardina esclusivamente sul referto di gara che, quando espresso in forma chiara e coerente come nel caso di specie, assume prova assoluta assistita da privilegio; atteso che il gesto violento, potenzialmente lesivo, racchiude un elevato grado di disvalore e non si ravvisano circostanze attenuanti che possano portare a una riduzione della sanzione della squalifica per tre giornate prevista all’art. 19 comma 4 lettera b. CGS. per questi motivi rigetta il reclamo. Dispone l’incameramento della tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it