COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 15.11.2012 Delibera del Giudice Sportivo TARROS SARZANA SRL – A.S.D. CAMOGLI AVEGNO G.PARADISO del 28.10.2012 non disputata per mancanza delle linee delimitanti il terreno di gioco

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 27 del 15.11.2012 Delibera del Giudice Sportivo TARROS SARZANA SRL – A.S.D. CAMOGLI AVEGNO G.PARADISO del 28.10.2012 non disputata per mancanza delle linee delimitanti il terreno di gioco Il giudice Sportivo Premesso che in relazione alla gara a margine l’ASD CAMOGLI AVEGNO G. PARADISO ha proposto rituale reclamo contro la TARROS SARZANA Srl in ordine alla regolarità del terreno di giuoco per la mancata tracciatura, da parte della società ospitante, delle righe delimitanti il campo; in definitiva la reclamante si duole del fatto che all’arrivo presso l’impianto sportivo, alle ore 13.00, il terreno di giuoco, nonostante la buona condizione di praticabilità, non risultava tracciato, e che comunque, la società reclamata non sembrava avere a propria disposizione il materiale necessario ad un efficace tracciatura resistente alla pioggia. Considerato che, la società reclamata, ha dapprima presentato memoria illustrativa a scopo meramente cautelativo al fine di meglio chiarire i fatti, e successivamente ha depositato le proprie rituali controdeduzioni in cui, sostanzialmente, evidenzia di aver tracciato il terreno di giuoco il sabato antecedente alla gara e di aver ripetuto detta tracciatura anche il giorno successivo, ultimando i lavori alle ore 12:30; in particolare la reclamata ribadisce di aver fatto il possibile per eseguire a dovere la tracciatura, ma purtroppo l’incessante pioggia ne avrebbe vanificato ogni utile tentativo sfaldando la segnatura. Tenuto conto che, le versioni esposte dalla reclamante e dalla reclamata risultano in assoluto contrasto su diversi punti fondamentali ai fini delle presente decisione, in cui questo Giudice Sportivo deve, in definitiva, accertare se la gara è stata rinviata per causa di forza maggiore oppure per motivi imputabili alla responsabilità della società ospitante. Rilevato, pertanto, che in merito alla presente decisione appare determinante il contenuto del referto arbitrale, documento connotato da fede privilegiata (non può essere disatteso dalle dichiarazioni di diverso tenore), nello specifico, in ordine al giudizio di impraticabilità di campo, per intemperie o altre cause di forza maggiore, che è di competenza esclusiva dell’arbitro designato a dirigere la gara; preso atto che, nel referto arbitrale in esame il direttore di gara ha testualmente dichiarato che la gara non è iniziata per i seguenti motivi: “Mancanza delle linee delimitanti il terreno di giuoco. Al mio arrivo al campo alle 13:15 le linee del terreno di giuoco non erano visibili, fatta richiesta di tracciatura delle stesse l’addetto al campo procedeva. Alle 14:30 ora prevista per l’inizio della gara il lavoro non era stato ancora ultimato. Date le condizioni meteorologiche di pioggia che complicavano l’operazione alle 15:00 effettuata la tracciatura, verificavo le condizioni delle linee che si deterioravano fino alla scomparsa. Alle ore 15:15 decretavo l’impraticabilità per rintracciabilità delle suddette.” Successivamente, nell’apposito supplemento al referto arbitrale specificatamente richiesto da Questo Giudice Sportivo, per meglio chiarire gli eventi, il direttore di gara precisava quanto segue: “In relazione alla gara suddetta chiarifico che non è stata disputata ESCLUSIVAMENTE per l’intracciabilità delle linee perimetrali delimitanti il terreno di gioco. Le condizioni meteorologiche di pioggia NON avevano reso il campo impraticabile causando pozze d’acqua, infatti il pallone rimbalzava regolarmente e rotolava senza subire anomali rallentamenti compromettenti l’eventuale svolgimento della gara. Dunque, al di là delle argomentazioni esposte dalla società reclamante e dal contenuto delle controdeduzioni formalizzate dalla reclamata, per il direttore di gara il terreno di giuoco era assolutamente praticabile e la gara non si è potuta disputare solo per l’impossibilità di tracciare il terreno di gioco secondo le prescrizioni regolamentari. Dalle dichiarazioni del direttore di gara emerge che il terreno di giuoco era assolutamente praticabile (circostanza, peraltro, non messa in dubbio dalla reclamata) ma che non era possibile tracciare adeguatamente le righe, perché in quel momento la precipitazione piovosa in atto ne deteriorava i segni. Tutto ciò considerato, occorre ora accertare se la società reclamata ha fatto tutto il possibile per tracciare il terreno di gioco al fine di consentire l’inizio della gara, oppure se nella fattispecie si rilevano delle omissioni che, in qualche modo, hanno contribuito alla decisione del direttore di gara di non far disputare la gara. Sicuramente dal contenuto del referto arbitrale emerge la volontà della società reclamata di tracciare il terreno di gioco, però nello stesso tempo non si evince un comportamento particolarmente determinato e scrupoloso in ordine ad un’efficace tracciatura delle righe proprio a causa della pioggia, che avrebbe dovuto indurre i dirigenti della TARROS ad adoperarsi costantemente con ogni strumento e mezzo utile per provvedere a rendere visibili le linee di demarcazione del terreno di gioco. A tal proposito, deve anche citarsi il “Regolamento del giuoco del calcio corredato dalle decisioni ufficiali FIGC e dalla guida pratica AIA” (pubblicato anche sul sito internet www.figc.it), ove a pag. 17, trattando delle segnature e caratteristiche del terreno di giuoco si prevede che in caso di pioggia, se necessario il terreno di gioco può essere tracciato con segatura; nella fattispecie non risulta che la società reclamata abbia utilizzato oppure tentato di adottare questa soluzione prescritta dalle norme federali. Inoltre, si deve anche sottolineare che lo stesso direttore di gara annota nel proprio referto, di aver lui stesso richiesto la tracciatura delle linee alle ore 13:15 al momento del suo arrivo in quanto non visibili; è evidente, invece, che proprio in considerazione delle condizioni meteorologiche, gli addetti della società avrebbero dovuto impegnarsi costantemente ed assiduamente nell’opera di segnatura della righe, utilizzando materiali non facilmente cancellabile dalla pioggia o comunque con possibilità di ripristino all’occorrenza. Né d’altra parte si può pensare di lasciare autonomia decisionale alle società sulla disputa degli incontri in caso di pioggia e maltempo; le società debbono adoperarsi con tutti i mezzi necessari per consentire la disputa della gara, sarà poi l’arbitro designato a dirigere la gara e decidere se sussistono o meno le condizioni di praticabilità. A questo proposito, si deve anche considerare la singolarità della situazione venutasi a creare, con un terreno di giuoco in erba naturale ove il pallone rimbalza regolarmente, non si sono create pozze d’acqua o altre anomalie, ed invece le righe si sfaldano non resistendo alla pioggia. Nel caso in esame, non si evidenzia una vera e propria situazione di forza maggiore, talmente dirompente ed imprevedibile, da impedire in qualsiasi modo la tracciatura del terreno di giuoco, sicuramente vi erano delle difficoltà causate dalla pioggia, ma è ragionevolmente ipotizzabile che una maggiore attenzione, ed un proficuo impegno contraddistinto dall’ordinaria diligenza tendente ad un costante monitoraggio della tracciatura, avrebbe potuto consentire di tracciare delle righe più resistenti per dare, almeno, inizio della gara; cosi, ad esempio, la società reclamata, la quale sostiene di aver terminato l’ultima tracciatura alle 12:30, poteva ben continuare ad insistere con ulteriori passaggi di demarcazione delle linee, proprio perché pioveva, (ed era prevedibile che continuasse a piovere), evitando nello specifico l’invito che il direttore di gara al suo arrivo, alle ore 13:15, rivolge alla società per la tracciatura delle linee delimitanti il terreno di gioco. Ritenuto, pertanto che, dal contenuto del referto arbitrale e dalla ricostruzione degli eventi non risulta, comunque, che la gara non è stata disputata per causa di forza maggiore di rilevanza eccezionale, ma per la responsabilità oggettiva della società ospitante che, nonostante la disponibilità mostrata nei confronti del direttore di gara, non si può dire che si è adeguatamente organizzata ed adoperata, costantemente e fattivamente, con ogni mezzo necessario ed idoneo finalizzato a consentire una sufficiente segnatura delle linee perimetrali del terreno di giuoco, superando l’obiettiva, ma non insuperabile, difficoltà connessa alla precipitazione piovosa in atto. P.Q.M. Visto l’art. 17, comma 1, del C.G.S, accoglie il reclamo dell’ASD Camogli Avegno G.Paradiso ed applica alla TARROS SARZANA SRL la sanzione delle perdita della gara con risultato di 0 - 3 Si dispone la restituzione della tassa di reclamo all’ASD Camogli Avegno G.Paradiso.
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