COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 28 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare Reclamo società AC GAVARDO Camp. Juniores Reg. Gir. D Gara del 27-10-2012 tra AC Gavardo / Porto 2005 C.U. n. 26 del CRL datato 2-11-2012
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 28 del 15.11.2012
Delibera della Commissione Disciplinare
Reclamo società AC GAVARDO Camp. Juniores Reg. Gir. D
Gara del 27-10-2012 tra AC Gavardo / Porto 2005
C.U. n. 26 del CRL datato 2-11-2012
La società AC GAVARDO ha proposto reclamo avverso la decisione del GS che ha comminato l'ammenda di Euro 500,00, lamentando che, durante la gara l'uso dei petardi e dei fumogeni è stato assai limitato e comunque non ha compromesso il regolare svolgimento della gara stessa e che pertanto l'ammenda doveva ritenersi eccessiva.
La Commissione Disciplinare Territoriale, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini regolamentari, rileva che dal rapporto di gara emerge chiaramente che l'utilizzo dei petardi e dei fumogeni durante la gara.
Tale comportamento giustifica l'ammenda comminata dalla reclamante che deve ritenersi equa.
Tanto premesso e ritenuto questa C.D.T.
RIGETTA
il reclamo proposto e dispone l'addebito della relativa tassa.
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