COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE POL. OTTANA E DELLA SOCIETA’ POL. OTTANA.

COMITATO REGIONALE SARDEGNA – Stagione Sportiva 2012/2013 - Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-sardegna.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 18 del 15.11.2012 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DA PARTE DELLA PROCURA FEDERALE NEI CONFRONTI DEL PRESIDENTE POL. OTTANA E DELLA SOCIETA’ POL. OTTANA. La Procura Federale ha deferito il Presidente della Società Pol. Ottana e la Società Pol. Ottana per rispondere: - il primo: della violazione di cui all’art.1 comma 2° del Codice di Giustizia Sportiva, per avere fornito a terze persone informazioni in merito all’esposto da lui stesso presentato al Comitato Regionale Sardegna nei confronti della società ASD Pol. Aritzo 1977, nonché della violazione di cui all’art. 5 del Codice di Giustizia Sportiva per avere espresso in un documento inviato al quotidiano “L’Unione Sarda” affermazioni gravemente lesive della Pol. Aritzo, dell’arbitro e della categoria arbitrale in genere, affermando: “ quando puntualmente ogni partita si ripetono gli stessi errori a nostro discapito il sospetto che gli arbitri partono già prevenuti diventa certezza”; “calcisticamente parlando, (l’Aritzo) è una buona squadra, forse il marcio è da ricercare nella dirigenza”; “l’arbitro (magari ancora in fase digestiva dello squisito pranzo e chissà magari pure a tasche piene di euri) ha pensato bene di manovrare la partita”; “ chiediamo la partita vinta o la ripetizione della partita stessa con organi federali che non si lascino corrompere”; nonché altre del medesimo tenore; - la seconda: a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 4 comma 1° del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’addebito mosso al suo presidente. Risulta dagli atti del procedimento che sul quotidiano “L’Unione Sarda” del 4 febbraio 2012 appariva un articolo, corredato da fotografia di persone riunite a tavola, in cui si riferiva di un esposto indirizzato alla Procura Federale dalla Pol. Ottana nel quale si denunciava un presunto pranzo avvenuto in data 15.01.2012, in un ristorante di Belvì, poco prima della partita tra le squadre dell’Aritzo e dell’Ottana, tra il presunto dirigente della società Aritzo Francesco Meloni e l’arbitro designato per l’incontro. Risulta altresì che dalle indagini svolte dalla Procura Federale è emerso che il suddetto Meloni non era un dirigente, bensì un calciatore della squadra dell’Aritzo, e che il medesimo, recatosi nel ristorante per motivi di lavoro, essendo rivenditore all’ingrosso di vino e bibite, decideva di fermarsi a mangiare con un gruppo di arbitri incontrati sul posto, tra i quali c’era quello designato per la gara, suo amico di lunga data. Afferma la Procura Federale che lo scritto, pubblicato su un quotidiano di grandissima diffusione regionale, contiene affermazioni gravemente lesive nei confronti della Pol. Aritzo 1977, dell’arbitro e di tutta la categoria arbitrale, soprattutto per avere attribuito un fatto determinato non assolutamente provato, consistente nall’accusa all’arbitro stesso di essere stato corrotto dalla Pol. Aritzo, e di avere pertanto pilotato la gara in questione a favore di tale Società. La Società Pol. Ottana, nella memoria difensiva inviata a questa Commissione, protesta la sua innocenza affermando che la comunicazione alla stampa dell’esposto nei confronti della Società Aritzo non aveva alcuna finalità diffamatoria o calunniosa. In sede di giudizio, svoltosi in assenza dei deferiti, il rappresentante della Procura Federale ha chiesto di infliggere al presidente Serra la sanzione dell’inibizione temporanea per mesi sei e alla Società l’ammenda di Euro 1.500.00 (millecinquecento). La Commissione, letti gli atti del procedimento, rileva di dover dichiarare la responsabilità sia del Presidente Serra che della Società Pol. Ottana per i fatti attribuiti. Infatti risulta inequivocabilmente, anche per esplicita ammissione del presidente deferito, che veniva inviata alla stampa comunicazione di notizie ed informazioni riguardanti fatti oggetto di indagini ed è indubitabile che le espressioni usate siano gravemente lesive dell’onorabilità delle persone cui erano rivolte. Per quanto attiene alle richieste dalla Procura Federale, la Commissione valuta equa la sanzione di mesi sei di inibizione per il presidente Serra, mentre ritiene di dover irrogare alla Società deferita un’ammenda inferiore, esattamente Euro ottocento. Per questi motivi, la Commissione, in parziale accoglimento delle richieste della Procura Federale DELIBERA: 1) di dichiarare il presidente Serra Piero responsabile di quanto a lui ascritto e di infliggere allo stesso la sanzione dell’inibizione per mesi sei; 2) di dichiarare la Società Pol. Ottana responsabile in via diretta di quanto a lei ascritto e di infliggere alla stessa la sanzione dell’ammenda di Euro 800.00 (ottocento).
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